Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7397 Imposta valore aggiunto

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l P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di una cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per IVA dichiarata e non versata; preso atto che il contribuente non si è costituito;

rilevato che il ricorso e sorretto da un unico motivo con il quale l’amministrazione, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione contesta esclusivamente l’avvenuto rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo erronea nella specie l’applicazione della sospensione dei termini disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di condono fiscale, l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo" (Cass. n. 15548 del 2009). Sicchè essendo la lite astrattamente definibile, doveva farsi applicazione nella specie della sospensione dei termini di impugnazione stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;

ritenuto che la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario con rinvio al primo giudice affermata nella sentenza impugnata è censurata esclusivamente sotto il profilo dell’avvenuta formazione del giudicato, che non si è invece verificata, senza sviluppare alcun altra censura;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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