Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7393 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello svoltosi successivamente alla successione dell’Agenzia delle Entrate;

rilevato che la sentenza impugnata è censurata con unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per la supposta mancanza di specificità dei motivi;

ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio affermata da questa Corte secondo cui "nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. n. 1224 del 2007);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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