T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 960 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8 aprile 2008 e depositato in data 29 aprile 2008, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della Legge n.241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca;

Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge n.241/90 – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione del principio di legalità e di ragionevolezza -Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della Legge 391/94;

Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 44 della Legge 47/85 – Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta;

Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;

Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 44 della Legge n.47/1885 – Violazione e falsa applicazione della Legge n.326/03;

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 42/204 – Eccesso – Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione – Violazione dell’art.17 del Piano territoriale Paesistico – Violazione e falsa applicazione dell’art.3 lett. 1) del D.P.R. 05.06.1995 n.797400;

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 42/04 – Violazione e falsa applicazione dell’art.17 del P.T.P. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 05.06.1995 n.797400;

Violazione e falsa applicazione dell’art.8 della legge 241/90 – Violazione del giusto procedimento;

Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della Legge 394/91 – Eccesso di potere per mancanza assoluta di istruttoria.

Si costituiva l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che resisteva ala ricorso, chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011, la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il Tribunale osserva che la difesa della ricorrente denuncia l’illegittimità dell’azione amministrativa sotto una pluralità di profili ed evidenzia, in particolare, deficienze istruttorie e motivazionali.

Va evidenziato che l’intervento in contestazione ha comportato la realizzazione di un’opera edilizia di rilevanti dimensioni, consistente in un intero fabbricato con sistemazione delle aree esterne, dettagliatamente descritta nel provvedimento impugnato.

Tale opera, ubicata all’interno della perimetrazione definitiva del parco del Vesuvio, è stata realizzata in assoluta carenza di titolo abilitativo e su di un’area assoggettata a tutela vincolistica di cui al D.Lgs. n.490 del 29.10.1999.

Sulla base di questi soli elementi, le doglianze attoree si rivelano infondate alla luce dell’adeguato iter argomentativo seguito dall’Amministrazione intimata in ordine al rilievo del carattere abusivo dell’opera e del contrasto di questa con norme di legge, regolamentari e con gli strumenti urbanistici e di tutela paesistica.

E’ noto, infatti, che in caso di abuso edilizio "l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti "l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi" (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824) ed, ancora, "presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l’eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l’ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall’ultimazione dell’opera avendo l’inerzia dell’amministrazione creato un qualche affidamento nel privato" (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n.3270).

Né può assegnarsi rilievo alle istanze di sanatoria edilizia presentate dal ricorrente ai sensi della Legge n.326/2003, posto che l’una (prot n.17112 data di ricezione illeggibile), ha ad oggetto genericamente il "consolidamento, ripristino e rinnovo dell’edificio destinato a civile abitazione", l’altra (prot. 17111 del 23 novembre 2004) la realizzazione di un muro di cinta.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)rigetta il ricorso;

b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.000,00# (euro duemila/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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