Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del 14.11.2008, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato A.L.L. colpevole del reato di ingiuria in danno di M.M. e, per l’effetto, riconosciutele le attenuanti generiche, l’aveva condannata alla pena di Euro 100 di multa, nonchè al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 200 in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

Avverso la pronuncia anzidetta i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ai motivi alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione a sostegno del ribadito giudizio di colpevolezza. Lamenta, inoltre, che erano state del tutto trascurate le obiezioni difensive che avevano messo in risalto le contraddizioni nelle quali era incorsa la persona offesa, che, peraltro, nutriva rancore nei confronti dell’imputata, che insisteva per la prosecuzione del loro rapporto sentimentale.

Il secondo motivo rileva l’intervenuta prescrizione del reato, già maturata all’atto della proposizione del ricorso.

2. – La prima censura è vistosamente inammissibile, attenendo a questione prettamente di merito relativa alla valutazione delle risultanze di causa, che si sottrae al sindacato di legittimità, ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e giuridicamente corretta. In particolare, non presta il fianco a critiche di sorta l’apprezzamento dell’attendibilità dell’accusa della persona offesa, giudicata plausibilmente credibile alla luce del contesto in cui il fatto-reato è maturato, ossia la rottura della relazione sentimentale con l’imputata e le insistite richieste della donna perchè quel rapporto proseguisse, come riconosciuto in ricorso; e, dunque, un clima di tensione ed animosità ritenuto giustamente tale da rendere verosimile che, nel corso di uno dei tanti diverbi tra le parti, l’ A. abbia proferito l’espressione ingiuriosa. Si tratta, in tutta evidenza, di motivata valutazione di fatto, come tale insindacabile in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo, che invoca la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, è pur esso inammissibile, posto che, in ogni caso, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, in ragione della prima censura palesemente infondata, preclude il rilievo della prescrizione intervenuta successivamente secondo i dettami della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice del 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266. E’ appena il caso di osservare, ad ogni modo, che la prescrizione non è comunque maturata, in quanto – tenuto conto dei periodi di sospensione, pari a complessivi anni uno e mesi tre – il relativo termine verrà a scadere il 27.1.2011. 3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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