T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 955 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 18 luglio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento del Comune di Ercolano di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 per la realizzazione di serre nel terreno agricolo sito al Corso Resine n. 255.

In particolare, la Soprintendenza evidenzia in motivazione che si tratta nella fattispecie di un condono "di un impianto serricolo e di costruzioni accessorie, realizzate in Zona Verde Standard del P.R.G. ed in zona R.U.A. del P.T.P. vigente" e che "le opere abusive sono ricadenti in area di elevato valore paesistico aperta alle vie panoramiche godibili dai punti di belvedere accessibili al pubblico e quindi per le dimensioni di notevole ostacolo alle pubbliche visuali. Inoltre, gli interventi abusivi, essendo costituiti con materiali precari risultano estranei al contesto in cui ricadono e non sono coerenti con i valori paesistici del sito e con le tipologie edilizie tradizionali e ricorrenti nell’area che registra, in particolare, anche la presenza di architetture di rilevante interesse storico ed artistico".

Il ricorrente, premesso che le serre sono state realizzate poco dopo l’acquisto del terreno avvenuto nell’anno 1964, deduce i seguenti motivi:

1) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in quanto l’opera realizzata, con i materiali tipici di tutte le serre, è circondata da muri che ne impediscono la visuale, e la Soprintendenza ha utilizzato una motivazione di puro stile;

2) violazione degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 8/1995 (come mod. dalla legge regionale n. 7/1996) che consente la regolarizzazione delle serre;

3) violazione dell’art. 13 punto 4 del P.T.P. approvato con D.M. 18.9.2002 che consente in zona R.U.A. gli interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;

4) violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241/1990 in quanto non è stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento;

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato mentre il Comune di Ercolano nel costituirsi anch’esso ha difeso la legittimità della sanatoria concessa.

Il processo è stato reiscritto nel ruolo ordinario con l’ordinanza n. 592 del 3.8.2010 che ha accolto l’opposizione al decreto di perenzione n. 5556 del 14 maggio 2010.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Oggetto della presente controversia è il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento comunale n. 451/2002 di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 per la realizzazione di serre nel terreno agricolo sito al Corso Resine n. 255 nel Comune di Ercolano.

In particolare, la Soprintendenza, ha evidenziato in motivazione che si tratta nella fattispecie di un condono "di un impianto serricolo e di costruzioni accessorie, realizzate in Zona Verde Standard del P.R.G. ed in zona R.U.A. del P.T.P. vigente" e che "le opere abusive sono ricadenti in area di elevato valore paesistico aperta alle vie panoramiche godibili dai punti di belvedere accessibili al pubblico e quindi per le dimensioni di notevole ostacolo alle pubbliche visuali. Inoltre, gli interventi abusivi, essendo costituiti con materiali precari risultano estranei al contesto in cui ricadono e non sono coerenti con i valori paesistici del sito e con le tipologie edilizie tradizionali e ricorrenti nell’area che registra, in particolare, anche la presenza di architetture di rilevante interesse storico ed artistico".

In proposito, risulta fondata e assorbente la dedotta censura di difetto di motivazione. Dal provvedimento impugnato non è dato evincere le ragioni giuridiche che hanno determinato l’amministrazione statale ad annullare il provvedimento comunale.

Rammenta il Collegio che alla stregua dell’orientamento prevalente, "il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è circoscritto ai vizi di legittimità: la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall’ente locale. Detto potere è necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento, giudizio che è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo: ne consegue che l’Amministrazione statale può verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 16 marzo 2009, n. 427; conformi, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009, n.1215; Id., sez. VII, 19 febbraio 2009, n.978; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 dicembre 2008, n.1180; Id., 06 agosto 2008, n.9863; Consiglio di stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n.4679; Consiglio di Stato, Ad Plen n.9/2001).

Nel caso di specie, la Soprintendenza, lungi dall’indicare eventuali vizi di legittimità del provvedimento comunale di concessione della sanatoria utilizza una motivazione generica e stereotipata che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione e di penetrare le ragioni del disposto annullamento. L’amministrazione, in particolare, ha ritenuto genericamente incompatibile l’opera con l’elevato valore paesistico del sito senza ulteriormente specificare in cosa consista l’"ostacolo alle pubbliche visuali" e quali siano i "materiali precari estranei al contesto" e non "coerenti con i valori paesistici".

Peraltro, nel costituirsi in giudizio l’amministrazione chiarisce che "il provvedimento adottato… non è incentrato sulla pregressa realizzazione di serre bensì sulla successiva realizzazione di manufatti di varia natura, quali tettoie e corpi di fabbrica in muratura costruiti a ridosso del monumentale Portale delle Delizie con gradinate in piperno – sottoposto a vincolo ai sensi del titolo primo del d.lg. n. 490/1999 – deturpando il portale stesso". Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto afferma la Soprintendenza, la sanatoria concessa dal Comune (e il conseguente annullamento) riguarda esclusivamente la realizzazione di serre. Infatti, il provvedimento comunale n. 451 del 2 dicembre 2002, annullato dalla Soprintendenza con il decreto impugnato, riporta testualmente che "l’abuso consiste nella realizzazione di un impianto serricolo". Pertanto, risultano estranei all’oggetto del condono (e dunque irrilevanti per il presente giudizio) gli ulteriori interventi edilizi che sarebbero stati successivamente realizzati dal ricorrente, restando, alla luce di quanto evidenziato dalla difesa statale, tuttora incomprensibili le ragioni della non assentibilità del condono relativo alla sola serra.

2. Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della sola Soprintendenza, dovendo essere compensate nei confronti del Comune di Ercolano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 07916/2003) lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività culturali a rifondere a V.B. le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *