Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7390 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che la sentenza impugnata è censurata con unico motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia liquidato le spese del giudizio mediante la mera indicazione del relativo importo complessivo;

ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui "in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle" (Cass. n. 6338 del 2008);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presenta fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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