Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7384 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di due avvisi di irrogazione sanzioni IVA proposta senza, tuttavia, trasmetterne copia all’amministrazione;

Letto il controricorso;

dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

rilevato che il ricorso è supportato da un unico motivo con il quale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’amministrazione censura l’erroneità della sentenza impugnata nel capo in cui, accogliendo l’appello del contribuente, rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio e accolta in prime cure;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui "la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17 come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8 richiede, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la consegna o spedizione di copia dell’atto introduttivo all’ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del predetto adempimento, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta dall’ufficio dopo la scadenza del termine indicato" (Cass. n. 2062 del 2008);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente. Il consolidamento dell’enunciato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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