T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 153 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’atto notificato il 14 dicembre 2010 e depositato il 13 gennaio 2011, con cui il sig. R.P. – in qualità di proprietario di un’area urbana sita nel territorio del Comune di Latina (quartiere R 7) – propone ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale di Latina (sentenza del 12.9.2010) su ricorso ex art. 700 cpc, "per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per impedire le illegittimità compiute dal Comune di Latina sull’area urbana di proprietà del ricorrente";

Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto non contiene gli elementi indicati nelle lettere b) e c) dell’art. 40 del D.L.vo 104/2010 (provvedimento impugnato e motivi specifici su cui si fonda il ricorso);

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 39/2011, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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