Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 18-02-2011, n. 6186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Macerata ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa Città che aveva ritenuto H.A. colpevole del reato di lesioni in danno di C.A. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2.- L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

a.- mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova;

b.- nullità della sentenza per violazione dell’art. 546 per non avere il Tribunale riportato in motivazione tutte le risultanze dibattimentali.

3.- Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel giudizio di legittimità non è consentita una diversa ricostruzione o una rilettura e diversa valutazione del fatto, in quanto il sindacato sulla giustificazione del provvedimento impugnato è circoscritto solo alla verifica se il dedotto vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica – principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza – o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati (tra le tante Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764).

E, nella specie, il giudice dell’appello ha logicamente argomentato come la responsabilità dell’imputato si desumesse dalle dichiarazione della parte offesa riscontrate dal certificato del pronto soccorso di (OMISSIS) redatto nell’immediatezza dei fatti, che indicava trauma temporomandibibolare dx oltre che sopracciliare sx compatibile con la narrazione dei fatti del C. nonchè dai testi che avevano dichiarato che tra il C. e l’imputato vi era stato un’aspra discussione.

Il fatto che i testi non avevano riferito dei pugni, logicamente è stato giustificato per non avere questi assistito a tutta la scena, mentre l’azione violenta dell’ A. era provata dal certificato medico.

E’ anche manifestamente infondata la censura con la quale si deduce la nullità della sentenza stante che l’art 546 c.p.p. prescrive soltanto la concisa esposizione dei fatti e l’indicazione delle prove poste a base della decisione nonchè l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene inattendibili quelle contrarie, nella specie esaustivamente esposte, come avanti rilevato.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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