T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mpugnato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

esso ha negato il rilascio del visto di ingresso per lavoro domestico perché il passaporto presentato con la domanda di visto era diverso da quello presentato con la pregressa domanda di nulla osta;

Considerato che dalle incontestate risultanze istruttorie emerge effettivamente l’assenza di buon diritto del richiedente il visto ritenuta dall’Amministrazione, giacché:

– il passaporto presentato a corredo della richiesta di visto non è lo stesso che risulta agli atti della Prefettura competente per la domanda di nulla osta;

– risulta presentata una denuncia di smarrimento del precedente passaporto ma non risulta che questa denuncia di smarrimento sia stata presentata anche al competente Ministero degli Esteri in occasione della richiesta del nuovo passaporto, poiché quella richiesta risulta priva del timbro che dichiara lo smarrimento;

– come rilevato nella nota dell’Ambasciata d’Italia ad Accra datata 13 aprile 2010 e depositata il 14 aprile 2010 in esito alla ordinanza istruttoria di questo Tar numero 479/2010, la stessa istanza di esecuzione di ordinanza cautelare, formulata da parte ricorrente con atto notificato all’Amministrazione, e depositato il 17 febbraio 2010, ammette lo stato di clandestinità in Italia del N.V.A.;

Considerato che da quanto sopra l’impugnato provvedimento risulta resistere alle censure del ricorso;

Considerato pertanto che quest’ultimo va respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00 (duemila/00) seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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