Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 18-02-2011, n. 6166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 21 aprile 2010, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato sussistere le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di K.A. presentata dalla Repubblica Federale Tedesca per l’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle Preture di Monaco e di Augusta relative a pena cumulate in un anno e sette mesi di reclusione, come da cumulo determinato dalla Pretura di Monaco in data 15.1.2001, nonchè per l’esecuzione di un mandato di arresto emesso il. luglio 10 luglio 2002 dalla Pretura di Monaco.

2. Ricorre per cassazione il K. riproponendo tutte le deduzioni già proposte dinanzi alla Corte territoriale e da queste motivatamente rigettate.

3. Il ricorso è infondato.

La domanda di grazia presentata dall’estradando riguarda i suoi rapporti con l’ordinamento tedesco Ed è estranea al procedimento estradizionale.

La doglianza relativa all’impedimento addotto con certificazione medica dinanzi al giudice tedesco non può essere esaminata in questa sede, perchè implica valutazioni fattuali di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria tedesca.

Per quanto riguarda l’evocata prescrizione, in mancanza di ogni specificazione e documentazione da parte dell’estradando, correttamente la Corte fiorentina ha rilevato la mancanza di elementi per disattendere l’indicazione dell’autorità giudiziaria tedesca secondo cui la prevista prescrizione decennale non è ancora maturata.

Per quanto concerne le condizioni di salute addotte dal K. per giustificare la richiesta di esecuzione della pena in Italia, si osserva che quest’ultima possibilità, prevista nella L. n. 69 del 2005 relativa al mandato di arresto europeo, non può estendersi al procedimento estradizionale in sede giurisdizionale. Potrà essere eventualmente l’autorità politica a farsi carico di tale problema.

In ogni caso non risulta (nè l’estradando ha fornito elemento in proposito) che la salute delle persone detenute sia in Germania tutelata in misura inferiore rispetto all’Italia e, comunque, in maniera da determinare una violazione di diritti fondamentali.

Infondata è, infine, la censura mossa dal ricorrente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, correttamente desunti da parte della Corte di appello dall’ordine di arresto emesso dalla Pretura di Monaco.

4. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Va richiesta la Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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