T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1416 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale della possibile immediata decisione della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il provvedimento impugnato, il quale sanziona le seguenti opere:

– al piano seminterrato: realizzazione di un locale seminterrato di dimensioni interne pari a metri 4,60 x 3,10 al quale si accede dall’esterno tramite una scala che lo collega con il giardino. Nel locale erano presenti tubature per l’installazione di una caldaia; i locali destinati a stenditoiocantina non erano comunicanti tra loro perché non era stata realizzata la porta di comunicazione tra i due. Non era stata realizzata la rampa di accesso al garage rendendolo pertanto inaccessibile alle automobili. Per l’accesso a tale locale era stata realizzata una scala esterna collegata al giardino; ampliamento della superficie utile dei locali seminterrati di circa metri quadrati 35;

– al piano terra: diversa distribuzione degli spazi interni e spostamento di una finestra;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione circa la normativa applicata risulta infondata perché l’atto impugnato correttamente applica l’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008, e consente di comprendere l’addebito edilizio contestato: la realizzazione di opere senza il necessario titolo dell’Amministrazione; peraltro il provvedimento impugnato richiama anche la redazione da parte del Comando di Polizia municipale del modello 23/bis numero 27962 del 13 aprile 2010, e non risulta che l’ostensione di questo atto (ostensione utile ad una comprensione ancora più ampia dell’addebito edilizio) sia stata preclusa alle ricorrenti;

– la censura la quale richiama – invero in modo generico – una pregressa istanza per la ristrutturazione dell’immobile ("creazione di un piccolo vano seminterrato adibito a servizio"), e rileva tra l’altro che l’atto impugnato sarebbe stato emesso ben oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione di quell’istanza, risulta infondata perché risulta trattarsi non di precedente denuncia di inizio attività ma di istanza ex articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 (non meglio precisata neanche nel modulo della medesima istanza, ma presumibilmente di accertamento di conformità, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 citato, di opere già realizzate) presentata circa due mesi prima la redazione da parte del Comando di polizia municipale del modello 23/bis n. 27962 del 13 aprile 2010, recante la contestazione a parte ricorrente delle opere poi sanzionate;

– le censure secondo cui le opere sanzionate sarebbero del tutto lecite e compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune e secondo cui nessuna incidenza avrebbero sull’immobile sanzionato i vincoli indicati nell’impugnato provvedimento (aeroportuale; di notevole interesse pubblico; paesaggistico) vanno respinte perché, anche ove le opere realizzate fossero effettivamente lecite e compatibili con gli strumenti edilizi e con i vincoli vigenti, per la realizzazione di esse occorreva comunque un previo assenso edilizio;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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