Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in sede che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il GIP del Tribunale di Genova ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale a carico di V.L., B.M. e F.C.G., indagati per il reato di cui all’art. 595 c.p., comma 3, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) del (OMISSIS), in relazione alla politica di gestione delle compagnie assicurative CARIGE Assicurazioni e CARIGE Vita, nel cui contenuto V.M. aveva ravvisato estremi di diffamazione in suo danno.

All’uopo, il giudicante riteneva che l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM non contenesse una chiara indicazione dei fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto di investigazione suppletiva e l’individuazione dei relativi elementi di prova, tali non potendo ritenersi nè la richiesta di escussione a s.i.t. della persona offesa nè l’istanza di prosecuzione delle indagini al fine di acquisire la stessa documentazione versata in atti dall’opponente, in quanto ritenuti supplementi investigativi superflui ed irrilevanti.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonchè per violazione della legge penale processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), alla stregua del combinato disposto degli artt. 409, 410 e 90 c.p.p. nonchè dell’art. 127 c.p.p., comma 5, sul rilievo della mancanza delle prescritte condizioni per la declaratoria de plano dell’inammissibilità dell’opposizione e, comunque, dell’incongruità della motivazione addotta.
Motivi della decisione

1. – A mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può, senz’altro, far luogo ad archiviazione, senza procedere nelle forme camerali di cui al precedente art. 409 c.p.p., pur in presenza di opposizione della persona offesa, nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata.

La valutazione d’inammissibilità è ancorata, ai sensi del comma primo dello stesso art. 410, c.p.p., alla verifica del requisito della specifica indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Sennonchè, in virtù del principio fondamentale immanente al generale tema della prova, di cui all’art. 187 c.p.p., possono essere ammesse nel processo solo prove rilevanti e pertinenti in rapporto all’oggetto della prova come definito dalla stessa norma processuale.

Nel caso di specie, il giudicante ha adeguatamente motivato in merito alla ritenuta irrilevanza delle indagini proposte, ritenendo che risultasse evidente che l’articolo in questione non avesse contenuto diffamatorio e che, comunque, fosse ravvisabile l’esercizio del diritto di critica giornalistica.

L’esistenza di motivazione formalmente corretta, che assolva a tale onere giustificativo, sottrae il provvedimento di archiviazione al sindacato di legittimità, non potendo questo Giudice sovrapporre una propria valutazione a quella, motivatamente, espressa dal giudice di merito. Ed infatti, l’ambito della cognizione di legittimità, in subiecta materia, trova insuperabile limite nell’esame ab extrinseco dell’impianto motivazionale, al fine di verificare se il decreto di archiviazione abbia dato conto dell’opposizione della persona offesa e se il giudizio d’inammissibilità sia stato correttamente formulato.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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