T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1414 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 marzo 2010 e depositato il 31 marzo 2010 P.G., vincitrice del concorso pubblico per esami a 397 posti dell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore, indetto con P.D.G. del 21/11/2003 pubblicato nella G.U. n. 30 del 16/04/04, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 2010/397 educ. del 22/01/10 con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta della stessa di assegnazione alle sedi richieste ai sensi dell’art. 33 l. n. 104/92.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 07/04/10, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

P.G., vincitrice del concorso pubblico per esami a 397 posti dell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore, indetto con P.D.G. del 21/11/2003 pubblicato nella G.U. n. 30 del 16/04/04, chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 2010/397 educ. del 22/01/10 con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta della ricorrente di assegnazione alle sedi richieste ai sensi dell’art. 33 l. n. 104/92.

In particolare, dall’esame degli atti di causa emerge che la P. si è classificata al 247° posto della graduatoria in esame, approvata con P.D.G. dell’11/07/08 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/08, ed ha successivamente chiesto con missiva del 13/01/10 l’assegnazione presso la Casa Circondariale di Sciacca ai sensi dell’art. 33 l. n. 104/92 per assistere il padre disabile.

Ne deriva che la "causa petendi" posta a fondamento della domanda formulata dalla ricorrente deve essere individuata nell’interesse all’assegnazione della sede richiesta.

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere (come prospettato alle parti nel corso dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2011) che la presente controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo essendo devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Ed, infatti, l’art. 69 comma 4° d. lgs. n. 165/01 prevede che sono "devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" mentre spettano al giudice ordinario, "in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro".

La presente controversia non riguarda la procedura concorsuale che si è esaurita con l’approvazione della graduatoria ma la fase successiva concernente l’assegnazione della sede ed è, pertanto, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo rientrando in quella generale del giudice ordinario (in questo senso in relazione a fattispecie analoghe CASS. SS.UU. n. 7945/08; TAR Lombardia – Milano n. 1466/10; TAR Lazio – Roma n. 21/09).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 11 d. lgs. n. 104/10 deve, poi, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla presente controversia.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) dichiara che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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