Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7370 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 14.11.2006 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bassano del Grappa un ricorso della "Birreria Trenti di Ferraro Maurizio & C. sas" per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 29.9.2005), che ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 550/05/2002, che aveva a sua volta accollo il ricorso della parte contribuente avverso avviso di liquidazione concernente imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria ed imposta catastale.

Il 23.12.2006 è stato notificato alla ricorrente il controricorso dell’Agenzia.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 27.1.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Agenzia ha richiesto il versamento delle imposte sopra indicate, e conseguenti sanzioni, in relazione al trasferimento di un fabbricato avvenuto "a seguito di sentenza n. 617/00 del Tribunale di Bassano del Grappa". Impugnando detto avviso la parte contribuente aveva contestato che si era trattato "di un avviso semplicemente spedito, anzicchè formalmente notificato secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg….ovvero quelle della L. 20 novembre 1982, n. 890" ed inoltre la "nullità per impossibilità dell’oggetto, ovvero per difetto assoluto di motivazione, atteso che ne era impossibile cogliere i presupposti", non esistendo la "sentenza" menzionata, in detto avviso. La CTP adita aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo l’avviso di liquidazione, con sentenza pubblicata il 5.7.2002 e la predetta decisione era stata impugnata dall’Agenzia – con atto di appello notificato il 29.10.2003 a mezzo di "spedizione in forma raccomandata a.r. di una copia dello stesso atto piegata su sè stessa"- avanti alla CTR di Venezia (che aveva accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la legittimità dell’avviso di liquidazione), procedimento nel quale la contribuente società non si era costituita.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – da una parte – doveva considerarsi legittima la notifica dell’avviso di liquidazione con i modi disciplinati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e cioè per mezzo del servizio postale, e nel senso che – d’altra parte – la motivazione dell’atto impugnato (per quanto "non corretta") aveva svolto adeguatamente il proprio compito di "provocatio ad opponendum", sicchè la validità dell’atto non poteva considerarsi inficiata dall’erroneo utilizzo del termine di "sentenza" anzicchè di "verbale di conciliazione", atteso che gli estremi di quest’ultimo apparivano essere esattamente quelli indicati dall’avviso di liquidazione in questione.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e -previa indicazione del valore della lite in Euro 48.759,21 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione. a) Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 16, 49, 53 e 61 nonchè della L. 20 novembre 1982, 11.890, artt. 2, 3 e 14".

Nel proprio ricorso per cassazione la ricorrente muove dalla premessa che solo per effetto della notifica (effettuata in data 26.7.2006) della cartella di pagamento, in forza di iscrizione a ruolo ordinario, essa ricorrente era venuta a sapere che la Commissione Regionale di Venezia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia ed aveva riformato totalmente la decisione di primo grado, così restituendo "piena validità all’avviso di liquidazione". Infatti la società contribuente non si era costituita in secondo grado, fidando nella manifesta "decadenza dell’appello" e "nell’inesistenza della notifica".

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente lamenta che:

– l’avviso di liquidazione le fosse stato notificato (ai sensi della L. n. 890 del 1982) senza che fosse scritto nè sull’originale nè sulla copia dell’avviso stesso la relazione di notificazione: senza che nella busta vi fosse apposto il numero del registro cronologico del notificatore: senza che vi fosse la sottoscrizione autografa del funzionario che ha curato il procedimento di notifica, bensì un timbro a tampone sullo spazio riservato alla firma.

– l’atto di appello le fosse stato notificato (ai sensi della L. n. 890 del 1982) "piegato su sè stesso e, anch’esso, senza relazione di notificazione"; senza che nel piego vi sia apposto il numero del registro cronologico, nè il nome nè la sottoscrizione del funzionario che ha curato il procedimento di notifica.

La censura si conclude con la formulazione di un quesito "a norma dell’art. 366 bis c.p.c." (disciplina non applicabile alla specie di causa, che concerne sentenza pubblicata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). dal quale non è possibile desumere alcun elemento ulteriore ed aggiuntivo rispetto ai nucleo dei profili di censura che sono state dianzi riassunti.

Il primo profilo della censura appare manifestamente inammissibile, afferente com’è ad assenti diletti di specifici segmenti del procedimento di notificazione dell’avviso di liquidazione che non sono stati oggetto di esame da parte del giudice di appello (e che non risulta che siano stati sottoposti a quest’ultimo da alcuna delle parti in causa), sicchè la censura appare priva del requisito di "riferibilità alla decisione impugnata", così come interpretato ed applicato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007).

Il secondo profilo di censura – indipendentemente dalla pletorica menzione di norme di legge fatta in rubrica- appare concernere la violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4, a mente dei quali – secondo la parte ricorrente- occorrerebbe (per l’esistenza della notifica diretta a mezzo posta da parte dell’Amministrazione Finanziaria) che vi sia scritta sull’originale dell’atto la relazione di notifica; la sottoscrizione dei funzionario addetto al procedimento di notifica e il riporto del numero di registro cronologico del notificatore.

Ma la parte ricorrente omette di considerare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3 e 4 reca un comma, il 3, che espressamente prevede: "Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all’ufficio dei Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

Con riferimento a tale disciplina questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:"In tema di contenzioso tributario, le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento trovano una disciplina generale ed esaustiva nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 1, comma 2, alla compatibilità logico – giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una speciale regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs.: tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell’ambito del quale il ruolo di norma speciale dev’essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l’astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria" (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 12908 del 01/06/2007).

Del pari, con la pronuncia n. 17598 del 28/07/2010 questa Corte ha posto in evidenza che la concessione agli uffici finanziari della facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale implica che il notificante è abilitalo alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario". Ciò, peraltro, non da adito a dubbi di legittimità costituzionale, in considerazione della spiccata peculiarità della materia tributaria (cfr., in materia di contenzioso tributario, Cass. nn. 17723 del 2006: Cass. nn. 3896 e 1906 del 2008; in tema di tributi locali. Cass. n. 2690 del 2002).

Proprio per la autonoma efficacia della disciplina prevista nell’art. 16, comma 3 dianzi menzionato, l’eventuale assenza di alcuni degli elementi del procedimento di notificazione a mezzo posta previsti dalla L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 (richiamati dall’art. 137 c.p.c., e segg. cui fa rinvio l’altra disposizione dell’art. 16, comma 2 e non già quella del comma 3 del medesimo articolo) non avrebbe idoneità alcuna per inficiare il procedimento di notificazione concretamente intrapreso dalla appellante Agenzia, notificazione che nel caso qui in esame appare appunto effettuata a mente dell’art. 16, comma 3 ridetto.

Poichè con riferimento a tale disciplina la parte ricorrente non ha evidenziato alcuna specifica violazione delle regole che ivi sono previste, non può che concludersi che la censura è infondata anche in relazione al secondo dei profili, ora in esame. b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:" Violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. – probabile falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16".

La parte ricorrente lamenta – a seguito di considerazioni che non hanno riferimento all’argomento di censura – l’omesso rilievo da parte della CTR della decadenza dell’Amministrazione Finanziaria, per avere questa notificato l’atto di appello il 29.10.2003 e perciò 23 giorni oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (per quanto incrementato dalla sospensione feriale del termine), che aveva avuto perciò concreta scadenza il 6.10.2003.

Senonchè, la parte ricorrente omette di rilevare che l’intervallo di tempo qui in considerazione (a decorrere dal 5.7.2002, data di pubblicazione della sentenza di primo grado) involge due distinti e consecutivi (quello dell’estate dell’anno 2002 e quello dell’estate dell’anno 2003) e tra di loro assommatali periodi di sospensione feriale, sicchè il termine di decadenza per la proposizione dell’appello finisce per ammontare -in concreto- ad un anno e 90 scorni, siccome risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte: "La sospensione feriale dei termini processuali e applicabile anche al termine annuale previsto per le impugnazioni dall’art. 327 cod. proc. civ.: essa, inoltre, può operare anche due volte, qualora la sentenza da impugnare sia pubblicata poco prima dell’inizio del periodo di sospensione, nel qual caso il termine annuale si accresce di ulteriori novanta giorni" (Cass. Sez. 1. Sentenza n. 2823 del 17/05/1979).

Ne deriva che l’appello proposto dalla Amministrazione -nei termini indicati dalla stessa parte ricorrente- era del tutto tempestivo, non essendo ancora trascorsi l’anno e 90 giorni di cui si è detto, e che la censura qui in esame risulta conseguentemente infondata. c) Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:" Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto, ovvero contraddittorietà della motivazione circa il punto decisivo della effettiva illustrazione delle ragioni sottese all’emissione dell’avviso di liquidazione in discussione".

La parte ricorrente lamenta che la sentenza di appello sarebbe "decisamente immotivata sulla questione, decisiva, della perplessità soggettiva ed oggetti va ingenerata in chi poteva anche non conoscere …che la Birreria Trenti sas aveva sottoscritto un solo accordo conciliativo di natura negoziale repertoriato con il n. 617/2000".

Da parte l’aspetto della perspicuità delle considerazioni prospettate dalla parte ricorrente a sostegno della censura, ciò che preme alla Corte evidenziare è che la parte ricorrente medesima invoca – nella sostanza – una nuova valutazione circa la idoneità della motivazione dell’atto impositivo impugnato, questione sulla quale si è già adeguatamente pronunciato il giudice di appello e che non può considerarsi ammissibilmente proposta in questa sede.

Infatti è giurisprudenza costante di questa Corte che: "Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto da giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettali dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti" (Cass. Sez. 3. Sentenza n. 828 del 16/01/2007).

Nella specie di causa, il giudice di appello ha evidenziato puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto idoneamente motivato il provvedimento impositivo, sicchè consegue che del tutto inammissibilmente la parte ricorrente rinnova avanti a questa Corte la richiesta di riesame del merito della vicenda processuale.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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