Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6181 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli confermava la sentenza dell’1 dicembre 2006, con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva dichiarato P.G. colpevole del reato continuato di ingiuria e minacce nei confronti della madre F.E. nonchè di lesioni personali in danno della stessa (contusioni giudicate guaribili in giorni sette) e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di Euro 1.600 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – In linea preliminare, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei reati in contestazione, maturata, secondo il vigente regime, il 28.9.2008, a far tempo dalla data di commissione, e dunque dal 28.9.2002, e non già dalla data erroneamente indicata in sentenza (1.10.2002, data di presentazione della querela).

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, che erroneamente era stato dichiarato non comparso, senza tener conto che era stato costretto, per il suo stato di coniuge separato, a cambiare diversi domicili, curandosi, nondimeno, di dame tempestiva comunicazione, non riuscendo però mai a conoscere la data di comparizione, anche perchè, a seguito di rinuncia del precedente difensore, era stato nominato un difensore di ufficio, senza alcuna comunicazione ad esso istante, in persona di un legale con il quale, peraltro, era in contrasto professionale e personale.

Il terzo motivo contesta la valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, madre di esso imputato, e della testimonianza di persone non presenti ai fatti.

2. – La prima ragione di censura è palesemente infondata, posto che il termine prescrizionale è venuto a scadere il 9.6.2010 (a far tempo dalla data di commissione del reato, tenuto conto del periodo di sospensione di giorni 69 dal 18.9.2006 al 27.11.2006). Sicchè alla data della sentenza impugnata il termine prescrizionale non era ancora decorso, mentre al rilievo della prescrizione successivamente maturata osta, come si vedrà, l’epilogo decisionale del ricorso, secondo i dettati di questa corte Suprema, nella sua più autorevole espressione (cfr. S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266).

La seconda doglianza è pur essa manifestamente infondata, posto che dall’esame dell’incartamento processuale, reso necessario dal tipo di censura dedotta, risulta la piena ritualità della notifica, stante la riscontrata impossibilità di notifica al domicilio dell’imputato.

La terza censura è inammissibile perchè afferente a questione prettamente di merito, come, pacificamente, è quella relativa alla valutazione delle risultanze di causa, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta, specie nell’apprezzamento della credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni, peraltro, avevano trovato piena conferma nel certificato medico in atti e nelle deposizioni dei testi C. M. e R.M., del tutto estranei alla vicenda oggetto di giudizio che vedeva coinvolti madre e figlio.

3. – Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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