Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Civitavecchia disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di D.F.M., indagato per il reato di cui all’art. 595 c.p. in danno dei querelanti F.M. e V.O., ritenendo che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non fossero idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Avverso tale provvedimento il difensore delle persone offese ha proposto ricorso per Cassazione eccependo nullità dell’impugnato decreto per violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, e art. 409 c.p.p., comma 2, in riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e) e dell’art. 127 c.p.p., comma 1 e 5 per omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato.
Motivi della decisione

1. – La doglianza difensiva è certamente fondata, posto che dall’esame degli atti di causa – reso necessario dal tipo di censura dedotta – risulta che le persone offese non hanno avuto notizia della richiesta di archiviazione, ancorchè ne avessero fatto rituale richiesta ed il PM richiedente avesse dato disposizioni in tal senso.

Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, sub specie della violazione del principio del contraddittorio (anche cartolare, come nel procedimento innanzi al giudice di pace), a seguito dell’inosservanza dell’art. 408 c.p.p. E tale violazione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, configura ragione di nullità, tale da riverberarsi sul provvedimento di archiviazione emesso senza la garanzia del contraddittorio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975). Tale sanzione processuale deve ritenersi operante anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace nell’ipotesi in cui – in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 2, – la persona offesa, che, nella notizia di reato o anche successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, non abbia avuto la notifica della relativa richiesta (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 5, 22 giugno 2004, n. 30327, rv. 229124). E’ evidente, d’altronde, che, se così non fosse, la stessa parte sarebbe doppiamente penalizzata, non ricevendo notifica nè della richiesta di archiviazione nè del successivo decreto.

2. – Per quanto precede il provvedimento impugnato deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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