T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-02-2011, n. 1423 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 9 maggio 2002 e depositato il successivo 16 maggio, la Società ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce di essere titolare dell’autolinea Reggio Calabria – Como e di aver chiesto, con istanza in data 9 maggio 2001, di apportare alla predetta autolinea una serie di modifiche, tra cui l’inserimento della fermata di Rogliano. L’Ufficio Provinciale MCTC di Catanzaro, con nota del 20 giugno 2001 e con la relazione in data 4 ottobre 2001, esprimeva parere favorevole alle predette modifiche. Sennonché la Soc. S. S.p.a. e la Soc. I. S.A.J. S.r.l., con istanze del 15 ottobre e 20 novembre 2001, si opponevano alla istituzione dell’apertura di carico a Rogliano. E ciò a tutela delle proprie autolinee.

La richiesta della ricorrente è stata accolta, tranne che per la fermata di Rogliano.

Contro il provvedimento, nella parte in cui rigetta la richiesta di fermata a Rogliano, la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto con decreto n. 648 del 2002, impugnato in questa sede.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1.violazione del d.P.R. n. 369 del 1994, della Circolare n. 105 del 12.7.1983, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, 97 Cost., artt. 5 e 6 della legge n. 1822 del 1939; eccesso di potere sotto vari profili.

La ricorrente critica la motivazione posta a base del provvedimento impugnato; in particolare, laddove afferma "che la località di Rogliano dista pochi chilimetri da Cosenza località della quale è già ampiamente assicurato il collegamento con il Nord d’Italia" e che "l’assentimento di una fermata a Rogliano nell’ambito dell’autolinea Reggio CalabriaComo creerebbe sottrazione di traffico nei confronti dei servizi già esistenti", accogliendo, sul punto, l’opposizione delle controinteressate.

Precisa la ricorrente che Rogliano, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, non dista pochi chilometri da Cosenza, ma, in ragione della sua collocazione geografica, non può essere ricompresa nel bacino di traffico delle autolinee aventi come capolinea Cosenza, poiché è ubicata a sud della città predetta e dista da quest’ultima circa 20 Km.

Consegue – secondo la prospettazione di parte ricorrente – la contraddittorietà della motivazione ministeriale, secondo cui una eventuale fermata a Rogliano nell’esercizio dell’autolinea Reggio Calabria – Como possa recare pregiudizio alle autolinee gestite dalla Società controinteressata, mentre, al contrario, tale fermata potrebbe giovare ai cittadini di Rogliano, senza contare che la ricorrente già effettua la fermata a Rogliano nell’ambito delle autolinee dalla stessa gestite;

2. violazione d.P.R. n. 369 del 1994, della Circolare n. 2081 del 12.7.1993, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, 97 Cost., artt. 5 e 6 della legge n. 1822 del 1939; eccesso di potere sotto vari profili.

Il motivo è volto a censurare il decreto ministeriale, con cui viene respinto il ricorso gerarchico e con lo stesso vengono svolte argomentazioni volte alla dimostrazione che la località di Rogliano non dista affatto pochi chilometri da Cosenza, come ritenuto dall’Amministrazione e che, comunque, la località in argomento non può essere ricompresa nel bacino di traffico gravitante su Cosenza.

Aggiunge che Rogliano è stato ricompreso nel bacino di traffico servito dalle autolinee della L. in altre numerose occasioni, come pure non appare convincente l’affermazione secondo cui l’utenza di Rogliano può avvalersi dei collegamenti in partenza da Cosenza, essendo, le due località, distanti 20 Km.

Erronea, inoltre, è l’affermazione ministeriale secondo cui "la mera circostanza che la Soc. L. già serve la località di Rogliano con altre autolinee non può di per sé giustificare la concessione della medesima fermata su tutte le autolinee della L.", poiché tale circostanza è ben idonea a sorreggere la domanda della ricorrente, come, in realtà, ha sempre considerato l’Amministrazione e mai contestato dalle Società controinteressate..

Erronea è anche l’affermazione dell’Amministrazione laddove rileva che "l’ingresso e regresso a Rogliano – che peraltro rappresenta un piccolo centro – non si giustifica in una linea di così lunga percorrenza, in quanto appesantirebbe il servizio", poiché le modalità di effettuazione della fermata sono tali da non determinare alcun appesantimento del servizio.

Aggiunge, infine, che, contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione in sede istruttoria, dalla delibera n. 65 del 2000, adottata dalla Comunità montana del Savuto, emerge la necessità della fermata in argomento, sicché è acclarata la sussistenza del pubblico interesse.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata e le controinteressate Soc. S. S.p.a. e Soc. I. S.A.J. s.r.l. si sono costituite in giudizio. Quest’ultima eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del gravame; tutti concludono per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso è il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’accogliere la domanda, presentata dalla Società L.L. S.r.l., odierna ricorrente, di apportare all’autolinea Reggio Calabria -Como, di cui è titolare, una serie di modifiche, ha respinto la richiesta relativamente all’inserimento della fermata di Rogliano, ritenendo, per tale fermata, insussistente il pubblico interesse.

Può prescindersi dalla eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Soc. I. S.A.J. s.r.l., stante la infondatezza del ricorso.

Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha sostanzialmente rilevato che la fermata di Rogliano, richiesta dalla ricorrente nell’ambito dell’esercizio dell’autolinea ordinario Reggio CalabriaComo, non è ricompresa nel bacino di traffico gravitante su Cosenza, zona questa già servita dalle controinteressate Soc. S. S.p.a e Soc.I. S.A.J. s.R.L., sicché nessun miglioramento sarebbe stato apportato per l’utenza locale e, quindi, non ha ritenuto sussistente il pubblico interesse.

La ricorrente, in particolare, censura quanto asserito dall’Amministrazione circa la collocazione geografica della località di Rogliano, che è stata ritenuta ricompresa nel bacino di traffico delle autolinee aventi come capolinea Cosenza, poiché detta località è ubicata a sud di Cosenza e dista da quest’ultima circa 20 Km di autostrada.

Osserva il Collegio che la valutazione che l’Amministrazione ha compiuto circa la collocazione della predetta località nel bacino di utenza servito dalle controinteressate sopra indicate, appare del tutto coerente, essendo tale località distante solo pochi chilometri dalla città di Cosenza (confermato dallo stesso Ufficio Provinciale di Catanzaro), capolinea delle numerose linee servite dalle predette Società S. S.p.a. e Soc. I. S.A.J. S.r.l., sicché l’eventuale assentimento in favore della ricorrente della fermata di Rogliano avrebbe determinato una sottrazione di traffico a danno dei servizi esistenti.

La circostanza che Rogliano sia collocato a sud di Cosenza non appare elemento che giustifichi che non possa rientrare nel bacino di utenza di Cosenza, come sostenuto dalla ricorrente, se solo si tiene conto della pochissima distanza che separa le due località (Cosenza e Rogliano). Peraltro, anche il Piano Regionale Trasporti (delibera G.R. Calabria 28.2.1995) la colloca nel bacino di Cosenza.

Nessun ulteriore vantaggio potrebbe, altresì, realizzarsi per i cittadini di Rogliano, poiché, come accennato sopra, la località è già sufficientemente servita e collegata con il Nord Italia.

Con ulteriori doglianze la ricorrente deduce la erroneità delle valutazioni fatte dall’Amministrazione anche in sede gerarchica.

Tali doglianze, tuttavia, si limitano a rappresentare apoditticamente gli errori di valutazione effettuati dall’Amministrazione senza dare idonea dimostrazione dell’erroneità delle contestate valutazioni.

Insiste sulla circostanza che la località in argomento non può essere ricompresa nel bacino di traffico gravante su Cosenza, tanto che, in altre occasioni, l’Amministrazione ha ritenuto la predetta località ricompresa nel bacino di traffico servito dalle autolinee della L..

Osserva il Collegio che la distanza di 14 Km ovvero di 20 Km depone nel senso ritenuto dall’Amministrazione, sicché appare ragionevole ritenere, come chiarito sopra, che detta località ricada nel bacino di traffico gravante su Cosenza – e, certo, non nel bacino di utenza di Reggio Calabria, da dove dista più di 200 Km. né dall’ultima fermata della linea Reggio CalabriaComo di Vibo Valentia, distante 180 Km. da Rogliano – come pure la località di Cosenza è servita da numerose linee delle due controinteressate, sicché, in definitiva, può convenirsi con l’Amministrazione circa la inesistenza di un interesse pubblico alla istituzione della fermata non derivando da essa alcun miglioramento per l’utenza, mentre, sicuramente, avrebbe determinato un pregiudizio nelle relazioni di traffico con le controinteressate.

La circostanza, poi, che la Società L. già serve la località di Rogliano non è elemento determinante a giustificare la concessione della fermata su tutte le autolinee della Società L., come ritenuto dall’Amministrazione, né ciò può costituire un affidamento da parte della ricorrente.

Il Collegio osserva, infine, che le valutazioni che l’Amministrazione ha compiuto in altre occasioni e in relazione ad altri provvedimenti non possono costituire oggetto di esame in questa sede, anche in considerazione che la censura è generica e non puntualmente formulata e, comunque, la fermata che la ricorrente effettua su Rogliano con altre autolinee non costituisce il diritto di poterla effettuare anche con autoservizi aventi altre finalità.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore delle sole controinteressata, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna attività difensiva..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla Società L.L. S.r.l., lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle sole Società controinteressate S. S.p.a. e I. s.A.J. s.r.l., delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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