T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-02-2011, n. 1410 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente che il provvedimento di revisione della patente di guida trae origine dal rapporto d’incidente stradale dell’11.01.2002, redatto dalla Polizia Municipale di Roma a seguito di sinistro che lo vedeva coinvolto.

Ritenendo, peraltro, che il detto provvedimento sia inficiato da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di motivazione, lo impugna, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza.

Con ordinanza n. 1787/2006 del 14 marzo 2006 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

E’ controverso il provvedimento con cui la resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la stessa misura.

Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica.

E’ noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l’originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall’atto decisorio (Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons. di Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).

Con un secondo gruppo di censure lamenta il ricorrente il travisamento dei presupposti che hanno condotto ad adottare l’impugnata misura, avendo erroneamente ritenuto gli operatori della P.M., nel rapporto di incidente stradale in data 11.01.2002, lo stesso addebitabile al ricorrente.

Il motivo non ha pregio.

La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)

Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, municipale, laddove emergano circostanze che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenute, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.

Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 18 aprile 2002, da cui è emerso che il ricorrente, alla guida di un’autovettura, in centro urbano, a causa della velocità non moderata in relazione all’ora notturna ed alla presenza di intersezione, veniva a collisione con un autocarro che non gli concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando che il concorso di altri conducenti nel dar luogo al sinistro non è idoneo ad escludere l’applicazione dell’art. 128, codice della strada.

Pertanto, ha considerato le circostanze indicate nel provvedimento di revisione, come risultanti dal citato rapporto di P.M., idonee a legittimare i dubbi circa la permanenza in capo al ricorrente dei prescritti requisiti di idoneità tecnica alla conduzione di veicoli a motore, tenuto conto che tale comportamento può essere ragionevolmente interpretato come indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto è destituita di fondamento.

Peraltro, nemmeno ha pregio la tesi del ricorrente circa l’erroneità dei presupposti a base degli impugnati provvedimenti, tenuto conto che non sarebbe stato valutato adeguatamente l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.

Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse.

L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un "concorso di colpa", dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).

Del resto, è lo stesso ricorrente a riferire in sede gerarchica di avere ottenuto il risarcimento dei danni "quasi completo", essendogli stato addebitato un grado di concorsualità pari al 25%, e di tale circostanza l’Amministrazione ha tenuto debito conto, ritenendo che "il concorso di altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale in cui incorse il ricorrente non esclude l’applicabilità dell’art. 128 cit;".

L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto dell’impugnativa.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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