Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Giudice di Pace di Olbia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti D.R.S. in ordine al reato di minaccia nei confronti di A.G., per mancanza di querela, non avendo questi manifestato la volontà che si procedesse penalmente in ordine al fatto.

2.- Il Procuratore Generale propone ricorso per cassazione, deducendo che la parte offesa si era presentata presso i Carabinieri di Olbia rendendo in una denuncia – querela, dichiarazioni ad ogni effetto di legge manifestando così in maniera certa la volontà di procedere penalmente.

3.- Il ricorso è fondato.

Con denuncia querela sporta oralmente in data 17 febbraio 2005, davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria presso La Stazione dei Carabinieri di Olbia centro D.R.S., la parte offesa aveva riferito circa i comportamenti minacciosi di quest’ultimo, indicando anche i testimoni dei fatti. Tale denuncia – querela era stata ripetuta il successivo 20 febbraio, riferendo le ulteriori minacce del D.R. in seguito alla precedente denuncia querela e alle conseguenze penali che avrebbe dovuto sopportare. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che per la validità della proposizione della querela occorre fare riferimento al contenuto sostanziale dell’atto, non occorrendo formule sacramentali, ma una manifestazione di volontà non equivoca diretta all’accertamento della responsabilità del colpevole. (Cass., sez. 3, 21 ottobre 1986, n. 14238, Cass., sez. 5, 7 novembre 1983, n. 546, Cass., 29 aprile 1983, n. 8061, Cass., sez. 3, 16 ottobre 1981, n. 2629).

Ora, l’indicazione del termine querela, l’esposizione dei fatti e l’individuazione dei testimoni, la riproposizione della stessa per i fatti successivi e la precisazione che le dichiarazioni erano riferite per ogni effetto di legge, manifestava in maniera certa la volontà che si procedesse penalmente contro il D.R..

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Olbia per il giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Olbia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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