Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.I. in ordine ai reati di ingiuria e diffamazione in danno di O.D. perchè estinti per prescrizione.

2. La A. ricorre avverso la predetta sentenza limitatamente alle statuizioni civili, deducendo che il giudice di Appello aveva adottato una motivazione apparente, facendo riferimento ai testi, indicati nominativamente, senza prendere in esame le loro dichiarazioni e le censure di essa appellante, circa la inattendibilità dei testi.

3.-Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure riguardano esclusivamente la valutazione della prova che, invece, è logica, in quanto il giudice del merito ha fatto riferimento dalle dichiarazioni dei testi sentiti per confermare la deposizione della parte offesa che aveva riferito che la A., madre della moglie separata, in più occasione, aveva inveito conto l’ O. profferendo parole quali "disgraziato, delinquente, cretino, ladro e maniaco", pacificamente lesive dell’onore e del decoro e che la stessa A., trovandosi nella sala di attesa di uno studio medico, aveva definito l’ O. "maniaco e depravato".

La ricorrente, inoltre, non evidenzia quali dichiarazioni dei testi e per quale motivo e in quale parte non sarebbero credibili, così che la censura manca di specificità.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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