Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6171 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna confermava la sentenza del Giudice di pace di Valguamera del 23 giugno 2006, che aveva dichiarato D.M. colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 594 c.p. per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di R.L. e dei suoi genitori R. C. e F.S. e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di Euro 400,00 di multa nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 594 c.p., e art. 599 c.p., comma 2 e dell’art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 606, lett. b) c) ed e) per mancanza od illogicità di motivazione. Si duole, in particolare, che nella vicenda in esame il giudice di merito non abbia ravvisato gli estremi della provocazione. Più precisamente, non aveva considerato che, nell’effettuare una manovra di retromarcia, R.L., alla guida della sua autovettura, aveva investito, sia pure di striscio, l’imputata che stava uscendo dalla casa della cognata S. A., colpendola ad un braccio, e che le altre parti offese le avevano rivolto contumelie, alle quali ella aveva reagito.

2. – La complessiva censura si colloca alle soglie dell’inammissibilità, afferendo, in gran parte, a profili di fatto improponibili in questa sede giurisdizionale. Ed invero, in esito a corretto apprezzamento di merito, insindacabile nel giudizio di legittimità, in quanto adeguatamente motivato, il giudice di merito ha escluso che, nello sviluppo della vicenda, fossero ravvisabili gli estremi della provocazione. In particolare, ha osservato che tutt’altro che certo, nella contrapposizione delle avverse posizioni, fosse la circostanza riferita dall’imputata, contraddetta dai testi escussi, in ordine al pur accidentale investimento; e che neppure la stessa imputata, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva riferito di essere stata ingiuriata da R.C. e da F. S..

3. – Per quanto precede, il ricorso – complessivamente considerato – merita il rigetto.
P.Q.M.

Rigetto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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