Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6169 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Rogliano ha assolto G.S. dal reato di cui all’art. 81 c.p., art. 595 c.p., commi 1 e 3 (perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a seguito della richiesta di restituzione di alcuni testi della biblioteca comunale, rivolta ai cittadini del Comune di (OMISSIS), da parte del C.G., in qualità di Sindaco, comunicando, tramite varie missive che inviava, per conoscenza, a più persone, pronunciava frasi diffamatorie lesive ella reputazione del predetto C. affermando: "i due volumi sono stati custoditi meglio di quanto abbia fatto l’amministrazione comunale", "visto che le vostre lettere sono spesso piene di errori di grammatica e di sintassi vi consiglio di usufruire dei testi della biblioteca così per il futuro eviterete di pronunciare la parola problema che in italiano si scrive problema" "invece di usare paroloni di cui sono sicuro ne sconosce il significato si limiti a dare una ripassatimi alle regole più elementari della lingua italiana e ancora continua a sbagliare la parola purtroppo che in italiano si scrive purtroppo") con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso la decisione anzidetta il PM di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione il PM ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, su rilievo che, erroneamente, era stato ritenuta l’esimente del diritto di critica, seppure in chiave putativa, senza considerare che, nella specie, faceva difetto l’ineludibile presupposto della continenza, giacchè le espressioni usate si risolvevano in gratuito attacco alla persona.

Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza per erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 59 c.p., comma 4 Ingiustamente, il giudicante aveva affermato che il G. avesse ritenuto, per errore scusabile, di agire nell’esercizio del diritto di critica, in quanto l’operatività dell’esimente presupponeva che l’errore non fosse determinato da colpa. Nel caso di specie, l’erroneo convincimento di esercitare il diritto di critica non poteva escludere la prova dell’elemento psicologico del reato, non risultando compiuta alcuna verifica dell’eventuale radice colposa di tale supposizione. In particolare, nessuna seria verifica della veridicità del proprio assunto è stato posto in essere dall’imputato.

2. – La prima censura è destituita di fondamento.

E’, infatti, ineccepibile l’insieme motivazionale in virtù del quale il giudice a quo ha dato conto della pronuncia assolutoria, reputando che il G. avesse ragionevolmente ritenuto di esercitare il diritto di critica, idoneo a scriminare il tenore lesivo delle espressioni usate. La ragionevolezza dell’errore, integrante l’esimente putativa, ha portato a motivata pronuncia assolutoria. Si tratta di apprezzamento squisitamente di merito, che, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Infondata è anche la seconda censura.

Ed infatti, al di là dell’erronea affermazione, secondo cui la distorta convinzione di esercitare il diritto di critica escludeva la prova certa dell’elemento psicologico del dolo nel reato contestato, deve ritenersi comunque corretta e pienamente operante – per quanto si è detto – la riconosciuta efficacia scriminante dell’esimente putativa, a mente della menzionata disposizione sostanziale di cui all’art. 59 c.p., comma 4, che, come è noto, anche in tale forma, spiega i suoi effetti sul piano oggettivo dell’esclusione dell’antigiuridicità del fatto-reato, e non soltanto in dimensione soggettiva.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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