Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1012 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente chiede la riforma della sentenza n. 474/2003 della II Sezione del Tar della Lombardia, nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso il provvedimento sindacale di rideterminazione dell’importo, dovuto a titolo di oblazione, in relazione all’istanza di condono edilizio presentata il 1 aprile 1986. Il ricorrente lamenta che, erroneamente, il Tar avrebbe respinto la tesi per cui la prescrizione del termine – assegnato dalla legge al comune, per poter richiedere le somme dovute a titolo di conguaglio dell’obbligazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 18, della L. n. 47/1985 – dovesse essere computato con decorrenza dalla presentazione della domanda di sanatoria.

Come dimostrerebbe anche la norma sul silenzioassenso, il legislatore avrebbe prefigurato un iter procedimentale del condono particolarmente accelerato, in quanto connotato da termini perentori brevi.

Inoltre, così come avrebbe affermato la giurisprudenza, l’assenza del nulla osta ambientale ai sensi dell’articolo 32, impedirebbe esclusivamente il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di condono, ma sarebbe del tutto irrilevante rispetto al diverso termine prescrizionale dei 36 mesi.

Pertanto il termine prescrizionale non decorrerebbe dalla data di formazione di silenzioassenso, ma solo dalla presentazione della domanda di condono.

L’assunto è infondato.

Esattamente il TAR, sia pure con una laconica motivazione che necessita di essere integrata, ha ritenuto che il termine per la prescrizione dell’oblazione non potesse che iniziare, nel caso di specie, dal momento del completamento della documentazione necessaria, vale a dire successivamente al rilascio del nullaosta paesaggistico, peraltro avvenuto solo nel 1996 e quindi oltre dieci anni dopo l’istanza del 1986.

Nell’invocare il 18° comma dell’art. 35 della L. n. 47/1985 e s.m.i, l’appellante dimentica che, relativamente alle opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo — per le quali è condizione essenziale il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso — il seguente 19° co del medesimo articolo 35 dispone espressamente che "Il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall’emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32".

La specifica disposizione, peraltro, si ricollega al principio generale desumibile dall’art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (a sua volta espressione dell’antico brocardo per cui "contra non valentem agere non currit praescriptio").

La decorrenza del termine di prescrizione presuppone – tanto in favore della pubblica amministrazione per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso – che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e, per l’effetto, possano essere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’ "an" e il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato.

Il "dies a quo" per la definizione del conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio non può quindi che decorrere dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione della sua entità; tale momento, quindi, non può mai coincidere con la presentazione della domanda, la quale nel caso è sfornita della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’intervento assentito e quindi della relativa sanzione.

In definitiva, l’appello deve essere respinto; in conseguenza, dato che il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme a legge, deve disporsi integrazione della motivazione nei sensi di cui sopra.

In ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione comunale, non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto, con l’integrazione della motivazione nei sensi di cui sopra.

– 2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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