Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1008 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con l’appello all’esame il dott. M.G. ha impugnato la sentenza n.2612/2010 del Tar per la Calabria -CZ – resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2009.

La Commissione preposta alla valutazione delle prove scritte aveva annullato la seconda prova sostenuta dall’appellante, costituita dal parere di diritto penale, sul rilievo che "l’atto di penale risulta in larga parte copiato da pareri motivati di diritto penale – ed. Simone 2009 pag.199 e ss quesito 27".

Nel pronunciarsi in ordine alle censure dedotte col ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione, il Tar,a sostegno della disposta reiezione del gravame, ha precisato che "la Commissione ha puntualmente chiarito da quale testo il parere è stato copiato e non era certamente suo onere procedere ad un’analitica indicazione degli specifici passaggi copiati".

Ciò premesso, in questa sede l’interessato fa valere con tre motivi di doglianza due essenziali profili di illegittimità

1)la Commissione aveva l’obbligo di esplicitare i passi o le frasi ritenute copiate e il non averlo fatto costituisce un vero e proprio arbitrio;

2) il candidato non ha copiato dal testo dei pareri di diritto penale di Ed. Simone, come peraltro evidenziato nel parere pro veritate acquisito da un docente universitario di tale disciplina e comunque il disposto annullamento della prova scritta in questione si appalesa del tutto incongruo rispetto al reale contenuto dell’elaborato.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato, per le ragioni che sinteticamente si vanno ad elencare.

La commissione, nell’esercizio di funzioni e compiti ad essa istituzionalmente rimessi "ratione officii" e in virtù delle competenze riconosciute alla medesima quale organo tecnico,ha rilevato l’avvenuta copiatura "in larga parte", fornendo i dati identificativi del testo dal quale sarebbero state tratte le osservazioni riportate nell’elaborato de quo e tale circostanza è sufficiente ad avvalorare, sotto il profilo motivazionale, l’avvenuta corretta rilevazione della non genuinità della prova scritta, non potendosi pretendere al riguardo che la stessa Commissione si dovesse far carico di esporre in maniera circostanziata i brani e le frasi oggetto di plagio.

Nella sintetica motivazione rinvenibile in calce al verbale delle operazioni di correzione delle prove scritte, con l’esposizione dei dati essenziali identificativi della accertata non legittimità della prova de qua, la Commissione d’esame ha assolto compiutamente l’onere di spiegare le ragioni giustificative del disposto annullamento dell’ elaborato in questione.

Quanto all’altro profilo di illegittimità qui dedotto, secondo cui l’elaborato di penale non sarebbe stato copiato dal testo suindicato, ma ci si troverebbe di fronte a brani che sarebbero passaggi argomentativi riguardanti il commento di alcune sentenze, la relativa censura si basa sulle osservazioni recate da un parere pro veritate, riportato virgolettato nel proposto gravame,che non può avere al riguardo rilevanza, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze tecniche ed esperienze acquisite nella materia d’esame.

Neppure si rivela condivisibile la censura di non congruità rivolta nei confronti della valutazione espressa dalla Commissione, non rinvenendosi vizi logici in grado di inficiare il giudizio tecnicodiscrezionale reso (cfr. Cons Stato Sez. VI 15/9/2010 n.6706) dal predetto Organo e che d’altra parte non poteva non condurre all’adozione della vincolata misura dell’annullamento dell’elaborato in discussione.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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