Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1006 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso della Società odierna appellante, diretto avverso il provvedimento con cui, in applicazione del principio di economicità, è stato concesso alla Società controinteressata il prolungamento di un’autolinea, sul presupposto che, circa la metà del percorso del servizio TermoliFirenze era già coperto dall’autolinea TermoliRoma.

Per il Tar legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto:

– più rispondente al pubblico interesse la scelta di prolungare l’autolinea preesistente al fine di soddisfare l’interesse dei viaggiatori del Molise a raggiungere direttamente l’Umbria e la Toscana;

– trascurabile il vantaggio temporale offerto dalla ricorrente, consistente nell’evitare l’ingresso a Roma Tiburtina, e comunque ampiamente recessivo a fronte del principio di economicità offerto dal prolungamento di un’autolinea già esistente che serviva il bacino di utenza di cinque Comuni dell’ambito molisano.

La ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, assume l’erroneità della decisione sia per l’omessa valutazione delle risultanze della conferenza istruttoria; che per il venir meno del presupposto del provvedimento impugnato quale la titolarità dell’autolinea per effetto della sentenza civile che aveva dichiarato risolto il contratto di cessione dell’autolinea alla M.T..

All’udienza pubblica di discussione:

– il difensore della società resistente, sottolinea l’irrilevanza di quest’ultima vicenda e, comunque il difetto di interesse della ricorrente per effetto della c.d. "liberalizzazione" del 2005;

– la difesa dell’appellante, ricordate all’inizio le sue tesi, ha eccepito che il nuovo regime autorizzatorio non consente comunque alla Lariviera l’ottenenimento della tratta in questione, che non sarebbe autorizzabile in quanto già assegnata.

Il gravame è, conseguentemente, stato ritenuto dalla Sezione in decisione.

L’appello è meritevole di favorevole considerazione.

– 1. Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminata la questione circa la sussistenza del requisito dell’interesse attuale e diretto alla decisione del presente appello.

Deve al riguardo rilevarsi che la modifica volta ad accelerare il percorso di liberalizzazione del settore (introdotta dal d.l. n. 7 del 2007 al comma 4 dell’art. 9, d.lg. n. 285/2005), ha introdotto la possibilità, per le altre imprese, di ottenere l’autorizzazione solamente per i "nuovi servizi di linea", vale a dire, per quelli non coincidenti, per finalità, relazioni di traffico e percorso, con quelli oggetto delle concessioni già in essere fino al 31 dicembre 2010.

Nel caso in esame per il ricordato principio di "alternatività", una nuova istanza troverebbe dunque un’insormontabile ostacolo proprio nel provvedimento qui impugnato.

Deve dunque concludersi per la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

– 2. Nel merito, esattamente la ricorrente deduce che, ai sensi della legge applicabile ratione temporis n. 1822 del 1939 (ora abrogato dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, essendo state incluse nell’All. 3 al n. 738), la concessione delle autolinee doveva essere in primo luogo preceduta dalla valutazione dell’interesse pubblico risultanti dalla conferenza istruttoria del 2003.

Ed è per questo che, sulla medesima fattispecie questa Sezione aveva statuito che.. "… il vero e proprio decisum da attuare in concreto, previa comparazione delle due soluzioni prospettate, in rapporto ai contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti" costituiva nella valutazione dei costi e benefici con l’ausilio dei principi di economia che dovevano essere temperati dal rispetto delle esigenze sociali di un servizio pubblico di primaria importanza, come quello delle persone." (cfr. Cons. Stato n. 2861/2005).

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 22/04/1994 n. 369 (oggi abrogato dall’art. 4 d.lgs 21/11/2005 n. 285) il criterio guida dell’istruttoria doveva, in primo luogo, essere imperniato "…. sulla pubblica utilità dell’istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalità di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilità di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse…

Illegittimamente il provvedimento impugnato, dovendo operare la valutazione ora per allora, ha del tutto trascurato e pretermesso la rappresentazione del pubblico interesse e delle esigenze locali fatte dai relativi rappresentanti nella conferenza del 2.9.2003.

Al riguardo la Sezione ritiene che, il provvedimento impugnato in primo grado vanifica esigenze sociali tuttora meritevoli di essere apprezzate, e sia stato adottato su erronei presupposti fatto e di diritto, in quanto: la stessa natura di "collegamento diretto" dell’autolinea in questione, doveva far ritenere di gran lunga preferibile sul piano dell’interesse dei viaggiatori il tracciato che consentiva una diminuzione di ben due ore del percorso di percorrenza.

In definitiva in relazione alla più recente disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. 22/04/1994 n. 369, l’antico principio di economicità di cui all’art. 5 della L. 28 settembre 1939 n. 1822 (legge abrogata dall’articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112) doveva ritenersi assolutamente recessivo, essendo nel caso evidente che, l’impresa appellante, con la prospettazione di una linea diretta Termoli- PerugiaSiena -Firenze, proponeva una soluzione assolutamente più rispondente alle esigenze degli utenti e, quindi, al pubblico interesse.

In conclusione l’appello è dunque fondato e deve essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato in primo primo grado

Le spese tuttavia in considerazione della complessità, durata ed oscillazione della giurisprudenza in materia possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e,in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento di primo grado.

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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