Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7331 Plusvalenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – B.S. impugnava l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno,. accertava l’omessa denuncia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno – effettuata con atto pubblico in data 11 maggio 1995 – nei cui confronti era ritenuta applicabile la disposizione contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. B), ( T.U.I.R.).

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso, principalmente in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, affermando la legittimità della pretesa fiscale in considerazione della qualità di "imprenditore agricolo" facente capo all’acquirente e aggiungendo, in relazione all’edificabilità del terreno, contestata dal B., che il certificato di destinazione urbanistica dallo stesso esibito non era idoneo allo scopo della dimostrazione della non edificabilità, in quanto rilasciato in data 9 gennaio 2002, cioè in epoca successiva alla vendita.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione il contribuente propone ricorso, fondato su tre motivi ed illustrato con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso in quanto spedito dal difensore con lettera raccomandata, senza che ricorressero i presupposti di cui alla L. n. 53 del 1994.
Motivi della decisione

2. – Deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancanza di autorizzazione,in capo al difensore munito di procura, relativamente all’attività di notificazione ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, non da luogo ad inesistenza, bensì a nullità, sanata, come nel caso di specie, dalla rituale costituzione della parte intimata, vale a dire dall’accertato conseguimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242; Cass., 22 giugno 2001, n. 8592; Cass., 5 agosto 2004, n. 15081).

3. I motivi di ricorso presentano tratti comuni, consistenti nella denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82 anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3 e n. 5.

In particolare, con il primo mezzo si censura la decisione per aver trascurato il dato fondamentale ai fini della realizzazione della plusvalenza, vale a dire la destinazione urbanistica dell’area alienata in base agli strumenti vigenti al momento della cessione, disattendendo la documentazione all’uopo prodotta; con il secondo le medesime doglianze vengono prospettate in relazione alla violazione del principio dell’onere della prova, con il terzo, infine, si assume l’omessa considerazione delle questioni ribadite in via incidentale e, in ogni caso, l’irrilevanza della natura imprenditoriale di una delle parti, per altro non emergente dal tenore dell’atto pubblico di vendita.

3.1 – Detti motivi,che possono essere congiuntamente esaminati per lo loro intima connessione, sono fondati nella misura e per le ragioni che seguono.

Nella decisione impugnata, e vergata a mano con grafia abbastanza comprensibile, si afferma che "risulta oggettivamente incontestabile l’omessa dichiarazione di una plusvalenza a seguito di compravendita effettuata dal signor B. al signor V.F. nella qualità di imprenditore agricolo in data 19 maggio 195 per l’importo di L. 30.000.000. Pertanto legittima è la pretesa fiscale".

Più avanti si precisa che "il certificato di destinazione urbanistica del terreno alienato, esibito dal contribuente, non è idoneo a provare la inedificabilità del terreno, perchè reca la data di rilascio del 9 gennaio 2002". Prescindendo dal richiamo, privo di qualsiasi autosufficienza, all’omesso esame di doglianze riproposte in appello dal contribuente, le esposte censure sono condivisibili Nella sentenza scrutinata manca all’evidenza qualsiasi riferimento alla natura del terreno (o di parte di esso) quale determinata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione: tale circostanza, che costituisce l’ubi consistaiti della vicenda processuale in esame, avrebbe dovuto essere dimostrata dall’Ufficio, e, in ogni caso, accertata dalla Commissione, sulla base delle documentazione acquisita, non escluso il ricorso a un’eventuale attività integratrice ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.

Attesa la debole rilevanza del riferimento alla qualità di "imprenditore agricolo" dell’acquirente, appare poi scarsamente intellegibile il riferimento alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal B.: era compito del giudicante accertare il contenuto di tale certificazione, che non deve necessariamente coincidere con la data in cui la stessa sia stata rilasciata, tanto più che il ricorrente deduce di aver prodotto un secondo documento, completamente negletto dalla Commissione tributaria regionale, con l’attestazione del periodo – anteriore all’atto di cessione del terreno – in cui risultava adottato il P.R.G. del Comune di Vibonati.

3.2 – All’accoglimento del ricorso nei limiti sopra enunciati consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che, previo accertamento della natura dell’area in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ne verificherà la suscettibilità ad utilizzazione edificatoria, tenendo presente che – secondo un orientamento consolidato di questa Corte – è sufficiente la previsione del P.R.G. indipendentemente dalla predisposizione degli strumenti attuativi, e provvederà, altresì, al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa le sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *