Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 994 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 358 del 2010 che ha respinto il ricorso n. 2278 del 2006, proposto dalla odierna appellante avverso il decreto del 18 settembre 2003 col quale il Questore della Provincia di Caserta le ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno, ordinando alla ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Deduce la appellante la erroneità della gravata sentenza che avrebbe ritenuto la legittimità dell’avversato diniego sulla base del rilievo della sufficienza, in senso ostativo, del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti nel 1999, laddove tale ultimo provvedimento, integrante una irregolarità amministrativa sanabile, non avrebbe potuto impedire, secondo la prospettazione della appellante, il rilascio del titolo di soggiorno.

Di qui i motivi di impugnativa articolati sotto i distinti profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, e la richiesta di accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, in integrale riforma della impugnata sentenza.

Si è costituita in giudizio la intimata Amministrazione dell’interno per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 18 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

Con il primo motivo, l’appellante deduce la violazione dell’art. 33, comma 7, lett. a), della legge n. 189 del 2002, sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Tar, il decreto di espulsione non doveva rappresentare un ostacolo legale al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno.

La censura non risulta fondata.

La disposizione appena richiamata, inserita nella legge n. 189 del 2002, relativa alla emersione del lavoro irregolare, prevede che il procedimento di regolarizzazione, tra l’altro, non trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale.

La disposizione pertanto conferma, anche a volerla ritenere applicabile alla odierna appellante (che già fruiva di un titolo di soggiorno rilasciato nel 1998), che il decreto di espulsione rappresenta un ostacolo al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, trattandosi di provvedimento che evidentemente suppone che il soggetto attinto debba lasciare al più presto il territorio dello Stato.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.n. 286/98 il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello stesso d.lgs., non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il divieto di ingresso.

Ora, nel caso di specie nei confronti della ricorrente è stato emesso un decreto espulsivo nel 1999, mentre l’avversato diniego è stato adottato nel 2003, di tal che a tale ultima data non era decorso il periodo minimo di vigenza del divieto di ingresso. Né sussistevano le condizioni per la revoca del decreto espulsivo (adottato per ragioni diverse dalla insussistenza di un titolo di soggiorno), che comunque era onere della interessata allegare e sottoporre all’attenzione della Autorità di pubblica sicurezza competente all’eventuale ritiro del provvedimento.

Quanto alle evenienze successive al 2003 (inserimento sociale della ricorrente esercizio di attività di lavoro autonomo), anche in tal caso va osservato, come non ha mancato di rilevare il Tar, che si tratta di evenienze successive all’adozione del provvedimento e che, come tali, non potrebbero inficiarne la legittimità, salvo ad integrare autonome condizioni legittimanti il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.

In tal senso va disattesa la seconda censura d’appello, incentrata sulla mancata valorizzazione di tali sopravvenienze, che peraltro non risultano prospettate tempestivamente alla Questura competente al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno.

4. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8448 del 2010, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellate e liquida dette spese in complessivi Euro 500,00(cinquecento), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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