Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7330 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – K.E., medico odontoiatra, in data 11 gennaio 1992 proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio II.DD. di Brescia, recependo le risultanze di un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Brescia, aveva elevato, con riferimento all’Irpef relativa all’anno 1985, l’ammontare dei ricavi da L. 78.990.000 a L. 101.127.000. 1.1 – Con decreto comunicato alla parte in data 15 settembre 2003, il Presidente dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, rilevato che erano trascorsi sei anni dalla presentazione del ricorso senza che ricorrente ed Ufficio avessero "con interventi" manifestato la volontà di ottenerne la definizione, dichiarava l’estinzione del processo.

1.2 – Il reclamo proposto dalla K. avverso tale decreto veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 1. 1.3 – Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, la quale, a sostegno della tempestività del reclamo, deduceva fra l’altro l’applicabilità della sospensione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, confermava la decisione di primo grado, affermando che il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione, che funge da strumento di controllo del provvedimenti presidenziale, non risulta incluso nell’elenco – ritenuto tassativo – degli atti per i quali la norma invocata prevede il differimento dei termini precessuali.

1.4 Per la cassazione di tale decisione la K. propone ricorso, affidato a tre motivi ed illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 per essersi esclusa l’applicabilità al reclamo proposto dalla parte avverso il provvedimento presidenziale di estinzione del processo della sospensione disposta da detta norma. La stessa, al contrario, sarebbe riferibile, come affermato nella circolare ministeriale n. 12 del 2003, anche all’impugnazione prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28.

Il motivo è fondato.

La tempestività del reclamo avverso il provvedimento del presidente della Commissione tributaria provinciale (che nel caso scrutinato attribuisce alla parti, pronunciando l’estinzione per inattività, oneri di impulso processuale non meglio indicati) deve essere verificata alla luce della complessiva portata della L. n. 289 del 2002, come successivamente integrata e modificata.

Nell’ambito della previsione della definizione, mediante il pagamento di determinate somme di danaro, delle liti fiscali pendenti, da un lato si è provveduto alla puntualizzazione, in sede normativa, della nozione di "pendenza", dall’altro è stata disposta la "sospensione" dei giudizi, fino al 1 giugno 2004 (termine successivamente prorogato al 15 giugno 2004), con indicazione di una serie di atti per la cui proposizione sono stati altresì sospesi i termini.

Quanto al primo profilo, va rilevato che con la L. n. 350 del 2003, art. 49 il legislatore ha precisato che si intende "pendente" la lite per la quale non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. La possibilità per il contribuente di definire la lite finchè non sia intervenuta sentenza passata in giudicato costituisce, pertanto, il fulcro dell’intera normativa e deve fungere da canone interpretativo per tutte le ipotesi in cui debba verificarsi in concreto se la lite possa o meno essere definita. Tale criterio ermeneutico non può non riverberarsi sulla verifica della sospensione o meno dei termini per la proposizione di quegli atti (ricorso, appello) ostativi alla formazione del giudicato.

2.1 – Il criterio-guida sopra indicato, nel quale potrebbe rinvenirsi una sorta di "favor" per la definizione della lite, ha evidentemente ispirato il principio secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, nello stabilire che, a decorrere dal gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio", deve essere interpretato nel senso dell’operatività della sospensione dei termini di impugnazione, con l’unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendosi dal suo comportamento, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio di appello, desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4515; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1654).

Sempre in tale ambito sembra potersi collocare la disposizione ( L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3) secondo cui anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, purchè non sia passata in giudicato, non è ostativa, per fini che qui interessano, alla configurabilità della pendenza della lite.

2.2 – Tanto premesso, deve osservarsi che il reclamo previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28 costituisce – secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti – un mezzo d’impugnazione, la cui mancata proposizione certamente determina una situazione di incontrovertibilità, assimilabile al giudicato, in merito alla declaratoria di estinzione del giudizio (cfr., in relazione alla disposizione, per certi versi analoga, contenuta nell’art. 178 c.p.c., Cass. 13 dicembre 1996, n. 11156). Tenuto conto della finalità della menzionata L. n. 289 del 2002, art. 16 di sospendere i giudizi allo scopo di consentire la definizione delle liti per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, appare evidente come la natura e gli effetti del reclamo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28 impongano di ritenere – come per altro si afferma nella circolare ministeriale citata dalla ricorrente – che, ancorchè lo stesso non sia ricompreso nell’elencazione di cui alla L. n. 289 del 2032, richiamato art. 16, ultimo inciso, comma 6, la sospensione dei termini per la proposizione fino al giugno 2004 debba operare, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma (nel senso di evitare discriminazione fra soggetti che si trovano nella medesima condizione, avendo assunto la qualità di parti in liti non ancora definite con decisione passata in giudicato) anche rispetto a detto mezzo di impugnazione.

Deve, pertanto, constatarsi come il reclamo in questione sia stato erroneamente considerato inammissibile per violazione del termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28 in quanto tanto l’ordinanza presidenziale di estinzione – comunicata il 15 settembre 2003 – quanto il reclamo – proposto il successivo 6 novembre – si collocano nel più volte ricordato periodo di sospensione disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. 2.3 – L’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto alle rimanenti e comporta la cassazione della decisione impugnata.

Non può omettersi di rilevare, d’altra parte, che l’esame della questione sottoposta alla Commissione tributaria regionale, di rilevanza meramente giuridica, non richiede ulteriori accertamenti di fatto e pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso dell’accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza di estinzione.

Mette conto di richiamare, a tale proposito, il principio, ormai consolidato, secondo cui la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali, ma anche di norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass., 29 marzo 2006, n. 7144;

Cass., 28 marzo 2006, n. 7073; Cass. 15 febbraio 20005, n. 2977).

2.4 – La censura sottoposta all’esame dei giudici del merito con il reclamo, della cui tempestività si è detto, attiene all’erroneità (per il vero, la parte parla di abnormità) della declaratoria di estinzione del procedimento con ordinanza presidenziale.

Tale provvedimento – fondato su una non meglio indicata assenza di "interventi" delle parti, tale da far presumere una rinuncia tacita al ricorso – si colloca in un ambito difficilmente inquadrabile dal punto di vista giuridico, posto che l’unica attività che si richiedeva per la definizione del procedimento era il provvedimento, di natura ufficiosa, di fissazione dell’udienza di trattazione.

Deve invero tenersi presente che, a seguito dell’abrogazione (del D.L. n. 331 del 1993, art. 69, comma 3, lett. f), convertito nella L. n. 427 del 1993) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 73 che subordinava alla presentazione di apposita istanza di trattazione la prosecuzione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali dei giudizi già pendenti davanti alle commissioni di primo e di secondo grado, il passaggio della lite alla commissione provinciale deve intendersi, verificato automaticamente, e, con esso, l’applicabilità delle nuove norme del processo tributario a far tempo dal 1 aprile 1996, con le deroghe previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72.

Vengono in evidenza, quanto a quest’ultimo aspetto, le comunicazioni alle parti, anche non costituite, della trattazione della causa, a cura delle segreteria, ragion per cui non si comprende come nell’ordinanza reclamata si possa qualificare come inattività delle parti l’inerzia degli organi preposti alle incombenze relative alla fissazione dell’udienza e, quindi, alla definizione della causa.

Avuto riguardo, poi, alla chiara dizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45 che prevede l’estinzione soltanto nelle ipotesi in cui le parti non rispettino termini perentori entro i quali proseguire, integrare o riassumere il giudizio, è evidente come non possa in alcun modo ricondursi nella nozione di inattività delle parti la generica assenza di sollecitazioni, o, per usare la terminologia dell’ordinanza, di "interventi" delle parti stesse allo scopo di dare al processo un nuovo impulso. L’assenza di qualsiasi onere in tal senso impedisce, quindi, di ravvisare in codesto atteggiamento delle parti di mera attesa delle determinazioni degli organi della commissione una "rinuncia tacita" al ricorso, ammesso che possa prescindersi dai requisiti di forma previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2.5 – L’effetto "sostitutivo" della pronuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 comporta, essendo comunque risultata l’erroneità della declaratoria di estinzione del processo, la rimessione della causa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. d) alla Commissione provinciale di Brescia, che esaminerà nel merito il ricorso e, provvederà in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa le sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione; rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che provvederà anche in merito alle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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