Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 21-02-2011, n. 6282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 24 giugno 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti perchè estinti i reati di calunnia ed ingiuria loro ascritti per prescrizione e per l’effetto revocava le statuizioni civili pronunciate in favore delle parti civili V.R. e M.R..

2. La Corte riteneva che il termine della prescrizione, pari nel massimo ad anni sette e mesi si era maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, dato che non poteva tenersi conto della sospensione disposta per l’impedimento del difensore, astenutosi per una agitazione di categoria, che non configurava un legittimo impedimento; il rinvio del dibattimento era stato infatti determinato dalla concomitante assenza di testi e prevaleva sulla prima causa di sospensione della prescrizione, con conseguente influenza sul termine finale.

3. Ricorrono le parti civile e ricomputano i periodi di sospensione, che deducono essere pari ad un anno e mesi 8 e gg 7, calcolando la più lunga sospensione per l’impedimento del difensore per adesione alla astensione che ritengano prevalente su quello determinato dal rinvio per esigenze istruttorie.

4. In ogni caso rilevano che la contestata, ancorchè non ritenuta, recidiva per l’imputato G.V. importava per costui più lungo termine.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

E’ acquisito alla giurisprudenza di questa corte che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova ( art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 41557 del 05/10/2005 e Sez. 5 Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 in un caso del tutto analogo di rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente). Infatti, le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione, sicchè una volta verificatosi il rinvio per le esigenze probatorie esso comunque prevale sull’altro concomitante fatto legittimante il rinvio del dibattimento, come è intuibile non solo dal tenore letterale della norma di cui all’art. 304 c.p.p., lett. A, ma anche dalla ratio alla stessa sottesa, non dovendo ricadere sull’imputato le conseguenze della eventuale lentezza del dibattimento.

Parimenti infondata è la seconda censura, relativa all’incidenza della recidiva sul computo del termine prescrizionale, dato che qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di pena ad essa collegato (Sez. 2, Sentenza n. 18595 del 08/04/2009).

Tale principio si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame:

infatti, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nei confronti del G.V., la contestata recidiva è stata esplicitamente esclusa dal giudice di prime cure e sul punto, in assenza di appello da parte del PM, si era formato in grado di appello il giudicato, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione.

In conclusione non ricorrono le violazioni indicate nei motivi dai ricorrenti.

In conseguenza i ricorsi sono da rigettare e le Ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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