Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 21-02-2011, n. 6280 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup di quel Tribunale nei confronti di P.V., condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, escludeva la continuazione, ritenuta da quel giudice, e rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed Euro 1.400, 00 di multa.

2. Ricorre il Procuratore Generale presso quella Corte e deduce che il giudice di appello abbia violato il principio della devoluzione, poichè con l’appello l’imputato si era limitato a contestare il trattamento sanzionatolo e non il fatto, composto di più episodi di spaccio.

3. Ricorre anche il P. che denuncia, mediante il difensore, difetto delle condizioni per la affermazione di responsabilità ed inadeguata motivazione sulle ragioni della condanna.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del P. è inammissibile.

2. Infatti, il ricorrente propone motivi in tema di responsabilità, che oltre che essere nuovi, perchè non dedotti in sede di appello, sono anche del tutto generici.

3. Premesso che l’imputato innanzi la Corte distrettuale aveva denunciato la mancata concessione delle attenuanti generiche e non contestato, pertanto, la colpevolezza, come ritenuta dal primo giudice, è evidente che innanzi questa Corte la protesta di innocenza, peraltro generica, impinge nella preclusione del giudicato, che sul punto si è formato proprio per la omessa impugnazione.

4. Nè tampoco può essere invocata l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., dato che la rilevata inammissibilità del ricorso innanzi questa Corte preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’ipotesi prevista al primo comma del citato articolo, non avendo il P. enunciato elementi di fatto che rendano evidente, nei rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, la ricorrenza di una causa di non punibilità e giustifichino l’intervento correttivo.

5. Parimenti non può trovare accoglimento il ricorso del Procuratore Generale.

6. Il P. è stato chiamato a rispondere di un unico reato, consistente nella detenzione di più dosi di un solo tipo di stupefacente di cui alla tabella 1 del T.U. Legge Stupefacenti. Già nella vigenza della previgente normativa ed a maggior ragione in quella attuale, come modificata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione di più quantità, avvenuta nel medesimo contesto temporale, non concretano due distinti e autonomi reati, ontologicamente diversi, ma al contrario, integrano un solo reato.

Le diverse condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in alternatività formale tra loro, perdono infatti la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talchè, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.

7. La Corte distrettuale, richiamandosi a tale principio, esattamente ha rilevato che la pena inflitta al P. era illegale, giacchè trattandosi di un unico reato non doveva essere apportato alcun aumento ex art. 81 c.p., come ritenuto dal primo giudice.

8. Tale pronuncia doverosa, in quanto il giudice distrettuale era tenuto, in forza del principio costituzionale della legalità della pena, a modificarla, non integra, dunque, alcuna violazione del principio devolutivo, vieppiù considerando che comunque le doglianze del P. avevano ad oggetto il trattamento sanzionatorio.

9. In conclusione il ricorso del PG è da rigettare, mentre il P. è da condannare, in conseguenza della ritenuta inammissibilità, a pagare le spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma che si reputa equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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