Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-04-2011, n. 7583 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28.6.02, F.N., titolare della omonima ditta, impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento del 12-29.6.2001 con la quale era stato respinto il ricorso depositato il 21.12.1999 diretto ad ottenere l’accertamento della inesistenza dell’obbligo di versare i contributi previdenziali (commisurati a valori imponibili predeterminati anzichè corrispondenti a quanto effettivamente versato per l’attività lavorativa prestata dai suoi dipendenti) di cui al verbale ispettivo del 14.1.99, in virtù del quale l’azienda risultava debitrice dell’importo di Euro 34.496,74 a titolo di contributi omessi e sanzioni per mancato versamento sul monte orario di 40 ore settimanali previste dal contratto collettivo di settore. L’appellante sosteneva la infondatezza nel merito della pretesa dell’INPS, l’errata interpretazione della norma della L. 8 agosto 1995, n. 341, art. 29 e la ingiustizia della sentenza per mancata ammissione dei mezzi istruttori diretti a dimostrare le effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Affermava inoltre la esistenza di profili di incostituzionalità della norma di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 341, art. 29 in quanto diretta a creare una vera e propria imposizione fiscale a carico del datore di lavoro esercente attività edile, rimandano ad una fonte regolamentare le ipotesi in cui i contributi non sarebbero dovuti ed imponendo ingiustamente a piccole aziende edili artigiane, quale quella in causa, obblighi contributivi non rapportati alla effettiva erogazione della retribuzione. Ciò in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.. L’appellante chiedeva, pertanto, l’annullamento e l’integrale riforma della sentenza impugnata.L’INPS e l’INAIL costituiti chiedevano il rigetto dell’appello. Con sentenza del 27 settembre-17 novembre 2006, l’adita Corte d’appello di Napoli, ritenuto che, in base ad una corretta interpretazione della L. n. 341 del 1995, art. 29 l’obbligo contributivo andava adempiuto non in corrispondenza delle ore e delle giornate effettive di lavoro prestato – come sostenuto dal F. – ma con riferimento al ed. minimale contributivo, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.N. con due motivi.

Resistono l’INPS e l’INAIL con separati controricorsi.

L’INAIL ha anche depositato memoria.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, anch’essa intimata, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 in relazione al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, della L. n. 77 del 1963, art. 1 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 14 assume che la norma dell’art. 29 e l’ivi previsto obbligo di rispetto del minimale contributivo-non può trovare applicazione nei casi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal carattere discontinuo dell’attività di impresa e per effetto della quale, nei periodi e nelle giornate indicate dall’azienda, non sia dovuta alcuna prestazione lavorativa, nè, conseguentemente alcuna retribuzione- corrispettivo.

2. Con il secondo motivo contesta alla sentenza impugnata vizio di omessa o carente motivazione, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che della L. n. 341 del 1995, art. 29 e dell’art. 420 c.p.c., comma 5, per non aver esaminato la documentazione allegata al fascicolo di primo grado (e nuovamente prodotta in appello) e per non aver ammesso la prova testimoniale intesa a dimostrare la causa di sospensione dell’obbligo retributivo.

3. Il ricorso è inammissibile nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento, che non risulta essere stata parte del giudizio di merito, ed è privo di fondamento nei confronti di INPS e INAIL. 4. Esaminandone congiuntamente i motivi osserva la Corte, richiamando le sue più recenti decisioni (Cass. n. 12604 del 2008, n. 21700 del 2009, 16601 del 2010 e numerose successive conformi), che la normativa vigente in materia va interpretata nei sensi di cui al seguente principio di diritto (espresso, in particolare, da Cass. n. 21700 del 2009): "In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retribuivo (recte:

contributivo), dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali". 5. E’ stato anche escluso, dalle indicate decisioni, che l’interpretazione della disciplina sulle esclusioni nei sensi appena precisati comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza, perchè le situazioni regolate diversamente non sono uguali, nè assimilabili; e tanto ha indotto la Corte ha ritenere manifestamente infondata la questione (in alcuni casi) prospettata con riferimento al precetto dell’art. 3 Cost..

6. La sentenza impugnata è pervenuta ad identiche conclusioni ermeneutiche, della citata e condivisa giurisprudenza di legittimità, sicchè non merita le censure che le vengono rivolte sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo (denunciato nel secondo motivo di ricorso) dell’omesso esame di materiale probatorio, essendo quest’ultimo diretto a dimostrare l’esistenza di un accordo con i dipendenti per la riduzione della prestazione lavorativa, una circostanza cioè che, per le ragioni sopra indicate, è priva di decisi vita, non comportando l’accordo in questione esonero dall’obbligo del rispetto del minimale contributivo.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e gli enti costituiti, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, mentre nulla deve disporsi nei confronti della Direzione provinciale del lavoro, in difetto di una sua qualunque attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento e lo rigetta nei confronti di INPS e INAIL. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Nulla nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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