Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il T.A.R.Calabria, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso n. 22 del 2005, proposto dalla società S. s.r.l., in proprio e quale capogruppo A., avverso (i) il provvedimento del direttore della sede I.N.P.S. di Rossano del 22 ottobre 2004, di annullamento in autotutela di procedura a trattativa privata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata dei locali di detta sede e dell’agenzia di produzione di Trebisacce e di autorizzazione alla predisposizione di un nuovo bando secondo la procedura di licitazione privata, e (ii) l’avviso di gara per licitazione privata del 25 ottobre 2004, annullando gli atti gravati e condannando l’I.N.P.S. a rifondere alla ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la originaria controinteressata s.r.l. I.R.D.V., chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

3. Si costituivano le parti appellate S. s.r.l. e I.N.P.S., resistendo.

4. Disattesa con ordinanza del 19 dicembre 2006 l’istanza di sospensiva, il difensore dell’appellante all’odierna pubblica udienza dichiarava di rinunciare al giudizio a spese compensate, alche i difensori delle appellate dichiaravano di aderire alla rinuncia.

Egli dimetteva inoltre atto scritto di rinuncia con relative accettazioni, a firma dei difensori muniti di procura speciale. Indi la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. A fronte dell’atto di rinuncia al giudizio d’appello, proveniente dal difensore dell’appellante munito di relativa procura speciale, e dell’accettazione della rinuncia (a spese compensate) da parte dei difensori delle appellate costituite in giudizio, non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio di gravame, a spese del secondo grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dà atto della rinuncia dell’appellante al ricorso in appello (R.G. n. 9751/2006) e dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Spese del secondo grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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