Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 980 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con provvedimento del 18.07.2005, il Questore della Provincia di Parma respingeva l’ istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino tunisino Z.M., perché risultato condannato per reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, oltreché persona socialmente pericolosa abitualmente dedita a traffici delittuosi.

Con la sentenza n. 61 del 2006, il T.A.R. per l’ Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, respingeva il ricorso n. 3 del 2006, proposto dall’interessato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso detta decisione il sig. Z.M. ha proposto atto di appello, ha censurato le conclusioni del T.A.R. ed ha riproposto i motivi di impugnativa articolati in primo grado.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, ha contestato l’ordine argomentativo dell’ appellante ed ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 16 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è da respingere.

2.1). Come correttamene posto in rilievo dal T.A.R., l’ art. 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998 – nel testo modificato dall’ art. 4 della legge n. 189/2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, non può essere rinnovato.

Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per "reati inerenti agli stupefacenti". Nella specie l’ appellante è stato riconosciuto colpevole di reato disciplinato dall’art. 73 della legge n. 399/1990 (cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti).

In presenza dell’intervenuta condanna, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ("ex multis" Consiglio di Stato, Sez. VI^, n. 770 del 19.02.2008; n. 2398 del 25.05.2004).

Stante, inoltre, l’ ampio riferimento dell’ art. 4 della legge n. 189/2002 ai "reati inerenti agli stupefacenti", rientra nell’area di applicazione della disposizione anche l’ipotesi di reato prefigurata dall’art. 73, comma quinto, della legge n. 309/1990, pur se per essa è prevista una riduzione di pena.

2.2). Quanto al richiamo del ricorrente alla circolare del Ministero dell’Interno del 09.09.2003, volta ad escludere l’automatismo del diniego in presenza della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno (in disparte ogni considerazione sulla dubbia conformità dell’atto di indirizzo ministeriale al chiaro contenuto prescrittivo dell’art. 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998 e successive modificazioni), va considerato che il Questore ha valutato la particolare offensività del reato, commesso da persona da lungo tempo regolarmente soggiornante in Italia, e, quindi, in condizioni di inserimento nel tessuto economico e sociale del Paese, elementi che concorrono a rendere del tutto ingiustificata, anche sotto ogni profilo diverso da quello giuridico, la commissione di delitti per il solo scopo di procacciarsi risorse economiche e di natura di per sé idonea a costituire indice di pericolosità sociale e minaccia per l’ordine pubblico (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5924 del 02.12.2008).

La valutazione dell’Autorità preposta alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico è espressione di un’ampia sfera di discrezionalità e nella specie, non risultando evidenti profili di irragionevolezza e contraddittorietà, non risulta affetta da alcuno dei dedotti profili di eccesso di potere.

2.3). La prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui consente il diniego di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione caso per caso della pericolosità sociale, è già stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 dell’8 maggio 2008.

La Corte Costituzionale, premessa l’ ampia sfera di discrezionalità di cui dispone il legislatore nella disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, con ponderazione degli svariati interessi di rilievo pubblico coinvolti afferenti alla sicurezza, alla sanità, all’ordine pubblico, ai vincoli internazionali, alla politica nazionale in tema di immigrazione, ha ribadito che "l’ automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’ intera disciplina dell’ immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri principio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’ autorità amministrativa".

2.4). Quanto, infine, al richiamo ai diritti fondamentali dello straniero quali enunciati dagli artt. 2 e 10 della Costituzione e al diritto al mantenimento della comunità familiare, riconosciuto dall’art. 12 della c.e.d.u., si tratta di diritti che non operano con carattere di assolutezza e che recedono in presenza dei fatti presi specificamente in considerazione dalla legge per la loro gravità – qual è il traffico di sostanze di stupefacenti, che spesso implica contatti con appartenenti ad organizzazioni criminali e che in ogni caso alimenta il c.d. mercato della droga (cfr. Corte Costituzionale n. 148/2008 cit.) – che risultano tali da rendere incompatibile ex lege la presenza dello straniero nel territorio nazionale.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero appellato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 7801 del 2006.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *