Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 7575 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la Curatela del Fallimento Finsefa Control Credit S.p.A. agiva L. Fall., ex art. 67, comma 2, nei confronti della Banca Popolare dell’Irpinia, chiedendo la revoca delle rimesse contabili per complessive L. 650.350.805, effettuate nell’anno anteriore al fallimento, dichiarato l’11/3/1992, sul c/c (OMISSIS), aperto presso la filiale di (OMISSIS) ed intestato alla società in bonis.

La Banca si costituiva, eccependo l’inammissibilità della domanda e, nel merito, l’infondatezza della stessa. Espletata c.t.u., il "tribunale, con sentenza del 7 giugno 2002, esclusa la nullità della citazione, nel merito riteneva sussistenti i presupposti per la revocatoria, sulla base dei continui sconfinamenti della società per rilevanti importi, dei rapporti della Banca d’Italia (da cui risultava l’indebitamento della società anche nei confronti di altri istituti bancari), del continuo sconto di assegni postdatati sotto la forma di "anticipazione su crediti", del rinnovo di un fido di L. 400 milioni sul "conto anticipi" e dell’insolvenza del gruppo a cui apparteneva la società.

Proponeva appello la Banca della Campania, già Banca Popolare dell’Irpinia S.p.A.; si costituiva la curatela, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

La 6orte territoriale, con sentenza in data 16-28 febbraio 2005, ha accolto parzialmente l’appello e per l’effetto ha dichiarato inefficaci nei confronti del Fallimento le rimesse e gli accrediti effettuati sul c/c (OMISSIS) dall’11 marzo 1991 al 4 settembre 1991, nei limiti di Euro 256.725,07, condannando l’appellante alla restituzione al Fallimento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sui singoli ratei annuali di anno in anno rivalutati, nonchè alla rifusione in favore del Fallimento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compensandole nel resto.

La corte di appello ha respinto la prima censura, ritenendo che l’oggetto della domanda non fosse nè omesso nè assolutamente incerto; ha accolto parzialmente la seconda censura, relativa alla determinazione delle rimesse revocabili, tenuto conto dell’affidamento di L. 50.000.000, non calcolando le somme rimborsate attraverso giro contabile interno e computando, per ogni giorno, dapprima gli accreditamenti e quindi gli indebitamenti; ha infine respinto la terza censura della Banca della Campania, relativa alla scientia decoctionis. Sul punto, la corte di merito ha condiviso le considerazioni espresse dal Tribunale, considerando rilevanti i continui sconfinamenti sul c/c (OMISSIS), con punte sino a L. 454.845.529 a marzo 1991, le segnalazioni della Centrale Rischi nel periodo sospetto, la possibilità per la Banca di accedere al servizio di prima informazione con il quale ogni banca può acquisire informazioni sui clienti censiti.

Nè, continua la corte d’appello, l’appellante, che aveva posto l’accento sull’affidamento di cui Finsefa godeva presso altri istituti di credito, aveva mosso alcuna osservazione o censura alla circostanza che nel periodo sospetto tutti gli istituti avevano segnalato utilizzi oltre l’accordato nè al rilievo dato dal tribunale al ripetuto sconto di assegni postdatati attraverso il conto anticipi: la concessione a termine di un credito per conto anticipi per L. 400 milioni, e la successiva proroga di due mesi, lungi dal costituire prova della fiducia di cui godeva la società, rappresentava un modo per ripianare l’esposizione del c/c (OMISSIS) attraverso l’anticipazione di un maggiore importo per un tempo limitato; a ciò andavano aggiunti il progressivo indebitamento della società nei confronti degli istituti bancari, la stipula di un mutuo ipotecario 13 febbraio 1991 per L. 350 milioni e le operazioni incrociate con la Syntesis s.p.a., società appartenente allo stesso gruppo finanziario, successivamente dichiarata fallita.

Tutti questi elementi, secondo la corte d’appello, costituivano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, della scientia decoctionis, tenuto conto della specifica situazione, dell’attività professionale esercitata dall’accipiens e delle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l’operare della categoria di appartenenza.

Propone ricorso per cassazione la Banca sulla base di un unico articolato motivo; resiste con controricorso il Fallimento.
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la Banca deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione della L.F., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere fatto ricorso la pronuncia impugnata a circostanze "evanescenti, prive di significato univoco e comunque non sorrette dai presupposti consistenti nella gravità, precisione e concordanza".

Secondo la ricorrente, nessuna delle circostanze poste a fondamento della decisione dalla corte territoriale è univoca: quanto agli assunti sconfinamenti, la possibilità concessa dalla banca al cliente non denota affatto la conoscenza dello stato di insolvenza, ma, al contrario, la sussistenza dell’affidamento riposto nel cliente; quanto alle segnalazioni della Centrale Rischi, dalle quali risultava che tutti gli istituti avevano segnalato un utilizzo oltre l’accordato, il fatto che la società godesse di affidamenti presso tanti istituti non poteva che rafforzare il convincimento della piena solvibilità del cliente, e comunque si tratta di un dato quantomeno equivoco, suscettibile di interpretazione opposta, e quindi inutilizzabile come presunzione; il fatto che la Banca potesse ottenere informazioni dal servizio di prima informazione era circostanza assolutamente neutra; quanto allo sconto di assegni postdatati, la difesa aveva in sede di comparsa conclusionale evidenziato l’irrilevanza della circostanza, trattandosi di prassi assolutamente consolidata, ancorchè non corretta, sintomatica se mai dell’eventuale stato di insolvenza dei clienti della Finsefa e non di quest’ultima, che aveva solo negoziato gli assegni; quanto al riferimento all’ampliamento di un fido anomalo, non si comprende come possa costituire un fatto anomalo la concessione a termine di un credito per conto anticipi per L. 400.000.000, trattasi di circostanza non univoca e l’affidamento non può che indurre a ritenere persistente la fiducia dell’istituto verso la cliente;

analoghe considerazioni valgono per la stipula del mutuo ipotecario risalente ad oltre un anno prima del fallimento, che anzi prova l’affidabilità della Finsefa, nè si comprende per quale motivo la banca avrebbe dovuto allarmarsi per le assunte operazioni incrociate con la Synthesis.

2.1.- Il ricorso va rigettato, per quanto di seguito esposto.

Quanto ai profili del vizio motivazionale fatti valere, va ritenuta l’inammissibilità della denuncia dell’omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria, stante l’insanabile contrasto logico sussistente tra il primo di tali vizi e gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, in quanto l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono comunque una motivazione di cui la parte si duole (così Cass. 13954/07 e Cass. 1317/2004).

Nè/inoltre, la ricorrente ha indicato quale questione non sia stata esaminata dalla corte territoriale. La censura è inammissibile anche sotto il profilo della motivazione insufficiente o contraddittoria, in quanto la ricorrente non si duole dell’avere il giudice del merito omesso di valutare elementi a sè favorevoli ovvero che abbia adottato una motivazione illogica, ma si limita a prospettare che gli elementi valutati erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie deduzioni. Ed invero, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto con le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame della valutazione compiuta dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così Cass. 18119/2008, Cass. 23929/2007, Cass. 15489/2007, Cass. 16459/2004, tra le tante).

Quanto alla denuncia della violazione di legge, va in primis evidenziata l’ammissibilità della stessa, siccome intesa a far valere l’erronea sussunzione, in tesi, da parte del giudice del merito, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione, di fatti non rispondenti ai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, ex art. 2729 c.c., e da ciò consegue che il controllo sotto il profilo della violazione di legge va condotto, in riferimento al requisito della gravità, qualora manchi la c.d. inferenza probabilistica; con riguardo al requisito della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non solo quella assunta dal giudice del merito; rispetto al requisito della concordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione 4. (così, per i principi enunciati, Cass. 17457 del 2007 e 17535 del 2008).

Nella specie, va rilevato che, quanto al requisito della gravità, inteso come grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, in termini di ragionevole certezza, anche probabilistica, del fatto ignoto (così Cass. 16993/2007, 23079/2005, 20671/05, 13169/04, 11906/03, 4168/2001, tra le tante), gli elementi valutati dalla corte territoriale (quanto meno in relazione ai continui e rilevanti sconfinamenti, alle segnalazioni della Centrale Rischi, in relazione all’utilizzo del credito oltre quanto accordato da parte di altri istituti di credito, alla possibilità di accedere al servizio di prima informazione, alla concessione di credito per conto anticipi e successiva proroga di due mesi), lungi dal costituire fatti neutri o addirittura di segno contrario, si appalesano come fatti concordanti, univocamente idonei a supportare il giudizio probabilistico che è proprio della presunzione, con i requisiti della precisione e della concordanza; nel resto, l’apprezzamento dei fatti e delle prove ricade nella valutazione propria del giudice del merito, che, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.

Va pertanto respinto il ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Fallimento le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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