Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 972 Indennità di anzianità e buonuscita Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del tribunale amministrativo del Lazio n. 9701 del 23 settembre 2004 che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti per l’accertamento, ai sensi della legge n. 87 del 1994, del diritto al computo corretto della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita.

Gli appellanti ripropongono i motivi di censura già disattesi dal Tar, censurando la gravata sentenza per aver la stessa ritenuto corretto il computo operato dalla Amministrazione appellata, e consistito nell’operare un ulteriore abbattimento percentuale della predetta voce retributiva nell’atto del suo inserimento nella base di calcolo della idoneità di buonuscita; in tal modo pervenendo a riconoscere a tali fini quella voce retributiva soltanto nei limiti del 48% (corrispondente all’80% del 60%) anziché del 60% così come previsto dalla legge n. 87 del 1994. Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta di accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale riconoscimento, in riforma della impugnata sentenza, del diritto alla riliquidazione della suddetta indennità di buonuscita, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sul dovuto.

Si è costituita la intimata Amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

2. L’appello è infondato.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 5870 del 18 agosto 2010) formatosi sulla previsione di cui all’art. 1 della legge n. 87 del 1994 secondo cui tale disposizione ha operato un contemperamento normativo sostanzialmente equilibrato e non irragionevole per la parte in cui sancisce la computabilità non integrale dell’i.i.s. ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita (in tal senso, ex plurimis, cfr: Corte Cost., sent. 31 marzo 1995, n. 103). Si deve osservare inoltre, in proposito, che stessa Corte ha ascritto al "diritto vivente" il principio secondo cui ai dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 87/1994, sia riconosciuta, in sede di indennità di buonuscita, una frazione pari al 48 per cento (e cioè dell’80 % del 60%) della indennità integrativa speciale, e che una siffatta lettura sistematica non risulti ex se violativa dei precetti di cui agli articoli 3, 36 e 38, Cost. (in tal senso: Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 87).

Si ritiene di richiamare, infine, anche, il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui la valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell’art. 36, Cost. (nell’ottica dell’assimilazione fra l’indennità di buonuscita ed una sorta di "retribuzione differita") deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti; inoltre, l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, comma 2, Cost., la corresponsione di un "minimum" la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica (in tal senso: Corte Cost., sent. 12 marzo 1994, n. 91).

Sotto tale aspetto, il Collegio osserva come gli odierni appellanti non abbiano addotto alcun elemento concreto onde poter affermare che la richiamata modalità di computo dell’i.i.s. ai fini del computo dell’indennità di buonuscita abbia sortito l’effetto di comportare l’attribuzione di un trattamento nel suo complesso irragionevolmente esiguo e pertanto violativo – nelle sue modalità determinative – dei richiamati canoni costituzionali.

3. Anche la censura afferente la pretesa corresponsione degli accessori sulle somme riliquidate a titolo di indennità di buonuscita non appare meritevole di accoglimento. E’ il legislatore, infatti (art. 3,terzo comma, della legge n. 87 del 1994), con apprezzamento discrezionale insindacabile, ad aver stabilito il termine di corresponsione del trattamento aggiuntivo sulla indennità di buonuscita (riveniente dalla sua riliquidazione all’esito della inserzione nella sua base di calcolo della indennità integrativa speciale) a seconda dell’epoca di cessazione dal servizio dei dipendenti. Di tal che è evidente che, come riconosciuto dai giudici di prime cure, gli interessi legali non potrebbero decorrere prima dello spirare delle distinte scansioni temporali fissate dalla legge per la erogazione del trattamento aggiuntivo, mentre la ulteriore maggiorazione per rivalutazione monetaria deve essere esclusa ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 (in base a tale disposizione, infatti, l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in appello va, in conclusione, respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

4. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n.8439 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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