Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-02-2011, n. 6293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.05.2010 il GUP del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.M. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie G.F. perchè il fatto non sussiste. La persona offesa, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando di non aver avuto alcuna comunicazione della fissazione dell’udienza preliminare.
Motivi della decisione

Premesso che, al di là delle previsioni generali di cui all’art. 178 ss. c.p.p., in forza del comma secondo dell’art. 428 c.p.p. la persona offesa è espressamente legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell’udienza preliminare nella ipotesi – ricorrente nel caso di specie di deduzione della nullità prevista dall’art. 419 c.p.p., comma 7 rilevasi che il ricorso proposto dalla G. è fondato.

L’esame degli atti di causa rivela infatti che effettivamente la ricorrente non ha avuto comunicazione della fissazione dell’udienza preliminare, pur in presenza dei presupposti di cui all’art. 419 c.p.p., comma 1. Ne deriva la nullità dell’intera procedura dell’udienza preliminare, coinvolgente anche la sentenza pronunciata, al cui annullamento segue il rinvio al Tribunale per nuova deliberazione da adottarsi all’esito di udienza preliminare svolta nel contraddittorio di tutte le parti aventi diritto.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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