Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-02-2011, n. 135 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 5 settembre 2006 il signor Gi.Co., all’epoca in servizio con la qualifica di "infermiere" Maresciallo Capo presso il 62° Reggimento Fanteria Sicilia di Catania, presentava formale richiesta ex art. 34 della L. 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), al fine di ottenere il collocamento in congedo, senza diritto al trattamento pensionistico.

Con decreto dirigenziale del successivo 28 settembre 2006 il predetto Maresciallo veniva collocato in congedo nella categoria della riserva, come da domanda.

L’11 gennaio 2007, il sig. Corridore, revocando la propria precedente richiesta di congedo, formulava istanza per essere riammesso in servizio, ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

La domanda veniva reiterata con atto di diffida del 21 aprile 2007, rappresentandosi, peraltro, che il silenzio mantenuto dall’Amministrazione per un periodo superiore a novanta giorni doveva essere inteso, ex art. 20 della L. n. 241/90, come accoglimento della domanda di riammissione in servizio.

Con nota prot. 7889 del 18.6.2007, notificata il 23.7.07, la Direzione Generale per il personale militare comunicava di non poter accogliere l’istanza di riammissione in servizio.

Con ricorso notificato il 10 settembre 2007 e proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – il signor Co. chiedeva l’annullamento dell’atto dell’Amministrazione su indicato per difetto di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/90, violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., carenza istruttoria ed eccesso di potere, nonché la declaratoria del silenzio-accoglimento formatosi sull’istanza di riammissione ex art. 20 della L. n. 241/90.

L’Amministrazione si costituiva, contestando le tesi del ricorrente.

Con la pronuncia in epigrafe il Giudice adito ha rigettato il gravame proposto dal signor Co. Quest’ultimo ha interposto appello riproponendo in sostanza le censure già svolte in prime cure.

Si è costituito il Ministero della Difesa che contrasta le tesi dell’appellante e conclude per la reiezione del gravame.
Motivi della decisione

1) L’appello è infondato.

Come evidenziato in narrativa, le doglianze rivolte sono due.

L’esame delle stesse segue l’ordine logico così che assume prioritario rilievo la seconda, che, ove fondata, implicherebbe un accoglimento integrale del gravame.

Con tale motivo l’appellante reitera la censura secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 20 della L. n. 241/1990, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

La doglianza è priva di pregio.

La norma invocata prescrive che "fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".

Poiché sarebbe decorso inutilmente il termine massimo per provvedere, come fissato in novanta giorni, si sarebbe formato sulla domanda, ad avviso dell’appellante, il silenzio assenso, che renderebbe illegittimo il successivo provvedimento di diniego.

Si oppongono a tale conclusione due ordini di considerazioni:

– il primo, come efficacemente messo in luce dal Giudice di prime cure, si risolve nella considerazione che manca nell’ordinamento una norma che regolamenti specificamente un procedimento di riammissione in servizio di militari su domanda dell’interessato e, alla stregua di tale dato, non è applicabile il citato articolo 20 della legge n. 241 del 1990 che opera per i procedimenti di parte tipizzati da apposite previsioni normative (il che non è nel caso di specie);

– il secondo si desume dal comma 4 del citato articolo 20 secondo il quale la disciplina del silenzio assenso non può applicarsi a procedimenti ed atti riguardanti la difesa nazionale, ambito nel quale ricade seppure per semplice coerenza di materia l’istanza in questione.

2) Va parimenti confermata la sentenza nella parte nella quale assume la piena conformità del provvedimento impugnato in virtù dell’assorbente rilievo che, nell’ordinamento, non è dato individuare una disposizione autorizzatoria della riammissione in servizio di un militare dimessosi volontariamente e che, in ogni caso, l’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 non si riferisce al personale militare.

Confligge anche con l’astratta applicabilità dell’articolo 132 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato l’osservazione che lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate è regolato da una disciplina speciale contenuta nella L. 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica).

Le norme ivi contenute non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune (per l’inerenza di tale specifica normativa alle istanze proprie della difesa nazionale, come sopra suggerito).

In sostanza, le ipotesi prese in esame dalla succitata legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostanzialmente due:

– la prima è costituita dall’articolo 31 c. 3, secondo il quale la riammissione in servizio è possibile solo per "l’ipotesi di riacquisto della idoneità fisica al servizio militare incondizionato, a seguito di lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra". A prescindere dalle peculiari condizioni alle quali è legata questa specie di riammissione è certo che la stessa si colloca nel quadro di una doverosa ripresa in carico del militare inabilitato al servizio per cause fisiche derivanti dall’espletamento dello stesso. La logica seguita dal legislatore è di un recupero del rapporto interrotto per causa non imputabile al militare, ma ad eventi che ne hanno reso impossibile la normale continuazione. La disposizione non presenta, per questi motivi, alcuna attinenza con l’invocato articolo 132 T.U.I.C.S. n. 3 del 1957, per il quale le cause di precedente risoluzione del rapporto sono del tutto neutrali (salvo ovviamente quelle a sfondo disciplinare);

– la seconda fattispecie è recata nell’articolo 47 del medesimo testo normativo, che consente il richiamo in servizio con il consenso del sottufficiale. Si tratta, all’evidenza, di richiami a carattere temporaneo, che per la loro provvisorietà e per la mancanza di qualsivoglia titolo in capo al richiamato escludono ogni forma di analogia con il già citato articolo 132.

Accanto alle previsioni dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate si possono leggere le speciali disposizioni dettate da decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (recante il riordino dei ruolo nell’Arma dei Carabinieri). L’art. 8 detta precisi limiti di età per la riammissione in servizio degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e chiarisce inoltre che "tali disposizioni non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente". A prescindere, pertanto, dalla specialità della disciplina per i Carabinieri, non esportabile in diverso ambito militare, è comunque certo che l’istituto della riammissione come configurato da quel testo normativo non gioverebbe comunque all’odierno appellante in quanto per lo stesso varrebbero le preclusioni esposte nell’appena citato articolo 8.

È evidente, dalla lettura delle norme sopra richiamate, che il principio generale della riammissione in servizio, affermato per il rapporto di pubblico impiego civile dall’art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, non è applicabile ai rapporti di impiego del personale militare, i quali sono regolati da una normativa speciale.

3) Va ora esaminata la riproposta questione di costituzionalità in ordine alla mancata previsione della riammissione in servizio anche al personale militare.

Per respingere tale richiesta è agevole rilevare come la questione è stata già sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 430 del 2005 l’ha ritenuta manifestamente infondata.

La questione era stata sottoposta con riguardo alla riammissione degli Ufficiali, ma le considerazioni svolte dalla Corte (con riferimento al particolare per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze Armate) sono tali da poter essere parimenti ripetute per i sottufficiali.

Va peraltro osservato come il Giudice delle leggi non abbia mancato di sottolineare come la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in seguito a domanda, di una Amministrazione, non costituisca un istituto caratterizzante l’impiego pubblico in tutte le sue diverse articolazioni.

4) Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione dell’appello.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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