Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-04-2011, n. 7562 Assicurazione contro i danni contro gli incendi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto 28 marzo 2003 l’Alleanza s.p.a. e l’Associazione Lagrange 15 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Navale Assicurazioni in qualità di compagnia delegataria, nonchè la Piemontese Assicurazioni s.p.a. e la Faro Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnie coassicuratrici, al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti coperti da garanzia assicurativa ai sensi e per gli effetti della polizza n. (OMISSIS), stipulata dalle parti in causa, in relazione all’incendio verificatosi il (OMISSIS) nell’immobile di proprietà della Alleanza Assicurazione e occupata dal centro commerciale Lagrange 15).

Costituitasi in giudizio unicamente la Navale Assicurazioni s.p.a. la stessa ha negato l’operatività della garanzia per le apparecchiature danneggiate, perchè rientranti a termine di polizza nella dicitura "attrezzature e merci" non coperte da assicurazione al momento del sinistro.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 26 giugno 2006 ha rigettato tutte le domande proposte dalla Alleanza s.p.a. e dalla Associazione Lagrange 15 s.p.a. con condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dalle soccombenti Alleanza s.p.a. e Associazione Lagrange 15 s.p.a., nel contraddittorio della Navale Assicurazioni s.p.a., della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. nonchè della Piemontese Assicurazioni s.p.a. che, costituitesi in giudizio hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Torino con sentenza 8 settembre 2008 ha rigetto l’appello con compensazione, tra le parti, delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 14 gennaio 2009, hanno proposto ricorso la Alleanza s.p.a. e la Associazione Lagrange 15 s.p.a. affidato a due motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato un unico motivo la Navale Assicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione

1. Le ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata denunziando:

– da un lato, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", formulando, al riguardo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se la sentenza impugnata sia censurabile per omessa o carente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio" primo motivo;

– dall’altro, "violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per contraddittoria motivazione circa una valutazione della Corte d’appello che ritiene l’ampliamento del tema processuale mediante la introduzione di allegazioni mai ritualmente svolte in prime cure", formulando, al riguardo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se l’iter motivazio-nale della sentenza impugnata debba reputarsi contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1, n. 5 per aver dedotto la Corte di appello che le appellanti solo nelle note di replica del 30 gennaio 2008 hanno affermato che il primo giudice ha errato nel ritenere che i beni danneggiati, componenti degli impianti antincendio e degli impianti estrazione fumi, degli impianti ascensori e del gruppo elettrogeno, rientrino nella voce attrezzature e merci, e per l’effetto la sentenza impugnata sia meritevole di censura" secondo motivo.

2. Il proposto ricorso è inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2. 1. Premesso che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – che ha introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, l’art. 366-bis – ancorchè abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 è applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009) e che nella specie è stata investita di ricorso per cassazione una sentenza della corte di appello di Torino pubblicata il 8 settembre 2008, si che il presente ricorso è soggetto a tale regime, si osserva che giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

In altri termini, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il motivo di ricorso articolato dalle ricorrenti non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione e la circostanza rende inammissibile il ricorso, esaurendosi – inammissibilmente – nella richiesta, a questa Corte di verificare se la sentenza impugnata sia censurabile per omessa o carente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Come, infatti, non è quesito ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., la mera interrogazione rivolta alla Corte sul se una norma sia stata violata (cfr. Cass. 29 agosto 2998, n. 21887), analogamente deve escludersi possa definirsi chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o carente la richiesta: "dica la Corte se la sentenza impugnata sia censurabile per omessa o insufficiente motivazione". 2.2. Quanto al secondo motivo si osserva che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (ad esempio, Cass. 14 ottobre 2010, n. 21215).

In altri termini, un vizio logico della motivazione, sotto l’aspetto della sua contraddittorietà, è ravvisabile solo in termini di rapporto di contrasto assoluto, e, quindi, solo in presenza della mancanza di un nesso di coerenza tra le varie parti della motivazione, ovvero in presenza di un insanabile contrasto fra le argomentazioni addotte, o, ancora, a fronte della attribuzione a taluno degli elementi di causa di un significato incompatibile con il senso comune o del tutto inconciliabile con il loro effettivo contenuto, si da rendere impossibile la identificazione della decisione, nei suoi presupposti giustificativi (Cass. 14 giugno 2010 n. 14200).

Pacifico quanto sopra è palese che lamentando le ricorrenti che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto preclusa – in sede di note di replica nel corso del giudizio di appello – la prospettazione di nuove censure avverso la sentenza di primo grado, le stesse r non prospettano un vizio della motivazione della sentenza di appello, denunciabile sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ma un error in provedendo che – se del caso – doveva essere fatto valere sotto il diverso profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (quale nullità della sentenza o del procedimento).

Nè – ancora – per ipotesi, la censura può essere esaminata da questa Corte, ex officio, sotto tale diverso profilo.

Giusta la testuale previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 – infatti – "le sentenze pronunciate in grado di appello in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione" esclusivamente sotto uno dei profili tassativamente indicati nello stesso art. 360 c.p.c., comma 1.

E’ onere, pertanto, del ricorrente indicare, chiaramente, e senza possibilità di equivoci, per ogni motivo, sotto quale profilo del ricordato art. 360 c.p.c. è proposta la censura.

Come, pertanto, è inammissibile, il motivo di ricorso che non precisi se si intende censurare la sentenza "per motivi attinenti alla giurisdizione" ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) o piuttosto "per violazione delle norme sulla competenza" ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) o, ancora, "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o – infine – "per nullità della sentenza o del procedimento" ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), o, per ipotesi, "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cfr. Cass. 31 maggio 2010, n. 13222) così è precluso al giudice, stante la sua terzietà ex art. 111 Cost., comma 2 esaminare il ricorso sotto un profilo diverso da quello prospettato dal ricorrente.

3. Con il ricorso incidentale si denuncia la sentenza impugnata denunziando "violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", tenuto presente che il giudizio di appello è stato introdotto con atto 17 dicembre 2007 e, quindi, nel vigore del nuovo art. 92, comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) formulando, al riguardo, ai sensi dell’art. 366-jbis c.p.c, il seguente quesito di diritto: "viola la norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti" la sentenza del giudice di appello che pur confermando integralmente la sentenza di primo grado compensa integralmente le spese unicamente motivando "ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c., comma 2 per dichiarare interamente compensate le spese del gravame". 4. Il motivo è inefficace.

In tema di "impugnazioni incidentali tardive" l’art. 344, prevede:

– da un lato, che "le parti contro le quali è stata proposta impugnazione … possono proporre impugnazione incidentale anche quando per essere è decorso il termine …" comma 1;

– dall’altro, che "in tal caso se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia" comma 2.

Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie la sentenza impugnata è stata notificata a richiesta della Navale Assicurazioni s.p.a. il 14 gennaio 13 2009 e che la Navale Assicurazioni ha chiesto la notifica de il controricorso recante il ricorso incidentale in data 9 aprile 2009, allorchè – cioè – per la stessa, ex art. 326 c.p.c., comma 1, era già decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, è di palmare evidenza che – come anticipato – il ricorso incidentale, in conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso principale, deve essere dichiarato inefficace.

5. Attesa l’esito di questo giudizio di legittimità – conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale e, quindi, con reciproca soccombenza – sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale;

compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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