T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 160 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso il professor M.D.P. impugna la graduatoria per la classe di concorso A048 (matematica applicata) della provincia di Latina, pubblicata con decreto n. 18750 del 23 luglio 2007, nella parte in cui gli viene attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello ritenuto legittimo.

Lamenta il ricorrente la omessa attribuzione di 3 punti in ragione della sottovalutazione di uno dei due titoli culturali da lui vantati e consistente nel diploma di perfezionamento "L’orientamento nella scuola", attivato dall’Università telematica Guglielmo Marconi e conseguito presso FOR.COM il 18 maggio 2006. Infatti, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Latina ha attribuito al professor D.P. punti 1 ritenendo che detto diploma di perfezionamento andasse inquadrato al punto C8 dell’allegato 2 al D.D.G. 16 marzo 2007 che prevede l’assegnazione di 1 punto " per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria…".

Per contro, ritiene il ricorrente che il titolo di cui sopra doveva essere inquadrato – al pari del master universitario di primo livello "Tecnologie dell’istruzione", da lui conseguito presso l’Università telematica Guglielmo Marconi in data 13 marzo 2007 e per il quale ha ottenuto 3 punti – nel punto C7 dell’allegato 2 al D.D.G. 16 marzo 2007, che prevede l’attribuzione di 3 punti "per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria…".

Conseguentemente il ricorrente – avendo ottenuto un punteggio pari a 176 in luogo dei pretesi 178 punti- si è classificato al secondo posto in graduatoria ad un punto soltanto dalla prima classificata, professoressa L.M., qui parte controinteressata.

Con ordinanza R.O. 92/2008 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. L’ordinanza veniva riformata in secondo grado con ordinanza del C.d.S. R.O. 2248/2008 e l’istanza cautelare veniva respinta.

Con sentenza Reg. Sent. 358/2009 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ma la sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza R.S. 4447/2010 e la controversia rinviata al Tar del Lazio sezione staccata di Latina.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere.

Preliminarmente, solleva l’amministrazione eccezione di tardività del ricorso in quanto sarebbe stato notificato il 9 novembre 2007 e, quindi, oltre la scadenza del termine di decadenza cadente il 6 novembre. L’eccezione è infondata in quanto il plico risulta essere stato consegnato alle poste per la spedizione in data 5 novembre 2007. E’, pertanto, evidente che il termine di decadenza è stato rispettato secondo il consolidato orientamento – cui questo collegio non ritiene di doversi discostare -per il quale gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposto dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità. Ne consegue che, nel caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1 L. 53/1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste (tra le altre, Cassazione civile, sez. un., 01 giugno 2010, n. 13338).

Nel merito, in estrema sintesi, sostiene il ricorrente che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione sostanzialistica del titolo e, verificato che per il conseguimento del medesimo sono previsti l’espletamento di 1500 ore di attività didattica, corrispondente a 60 crediti formativi universitari, nonché un esame finale – superato in data 13 marzo 2007, avrebbe dovuto attribuire 3 punti secondo quanto previsto al punto C7 della tabella di valutazione dei titoli.

Eccepisce la controinteressata che l’inquadramento dei titoli nella posizione C7 (3 punti) ovvero in quella C8 (1 punto) della tabella 2 del D.D.G. 16 marzo 2007 dipende dal soggetto abilitato a rilasciare il diploma: così, nel caso dell’Università, il diploma sarà meritevole di essere inquadrato nella categoria C7; nel caso del Consorzio interuniversitario FOR.COM -come nella fattispecie qui in esame -il diploma di perfezionamento è valutabile soltanto nell’ambito della tabella C8. Nello stesso senso la nota prot. N. 5558 del 18 luglio 2007 del direttore generale del ministero dell’istruzione, università e ricerca, ufficio scolastico regionale per il Lazio, ufficio V.

Il collegio, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, ritiene di condividere la tesi del ricorrente relativa alla doverosa valutazione sostanzialistica dei titoli e, disattesa la tesi di parte contro interessata, accogliere la censura di eccesso di potere dedotta dal ricorrente, in ragione di un recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5797 del 25 settembre 2009 -che questo giudice ritiene di condividere – secondo cui "I corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario, articolati su base annuale e conclusisi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi, danno titolo, in sede di formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola, all’attribuzione di un punteggio pari a 3, ai sensi del punto C.7 della tabella allegata al d.m. 15 marzo 2007 n. 27, e non all’attribuzione di un punteggio pari ad 1 ai sensi del successivo punto C.8 della citata tabella". Conseguentemente, ricorrendo i presupposti di legge per l’inquadramento del diploma di perfezionamento "L’orientamento nella scuola", attivato dall’Università telematica Guglielmo Marconi e conseguito presso FOR.COM il 18 maggio 2006 nell’ambito del punto C.7 della citata tabella, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire punti 3 e non punti 1, come il illegittimamente avvenuto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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