T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 165 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente, insegnante non di ruolo, afferma: a) di essere in possesso di abilitazione per la classe di concorso A075; b) di essere altresì in possesso del titolo di studio occorrente all’abilitazione per la classe A076; c) di avere pertanto titolo a tale ultima abilitazione in forza dell’articolo 6 del circolare ministeriale 8 settembre 1999, n. 215 secondo cui: "… sono considerati già abilitati:… i docenti abilitati nella classe di concorso 75/A in possesso dei titoli di studio prescritti per accedere alla classe di concorso 76/A (Ambito Disciplinare 6), relativamente a quest’ultima classe"; d) che non osta alla sua pretesa la successiva circolare ministeriale n. 115 del 12 aprile 2000 che, pur riaffermando la necessità anche per gli insegnanti abilitati per la classe A075 in possesso del titolo di studio richiesto per l’abilitazione alla classe A076, di sostenere al fine di conseguire quest’ultima abilitazione l’esame prescritto dal D.M. n. 354 del 1998, aveva espressamente fatto salva la posizione di coloro che l’avevano già ottenuta ai sensi della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.

2. La ricorrente denuncia che l’amministrazione intimata – cui aveva presentato istanza per l’inserimento nella graduatoria relativa alla classe di concorso A076 per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 – non ha provveduto su tale istanza, in particolare non inserendola né nella graduatoria provvisoria né in quella definitiva nonostante avesse presentato reclamo avverso la graduatoria provvisoria e nonostante la successiva notifica dell’atto di diffida e messa in mora indicato in epigrafe.

Chiede pertanto che il tribunale dichiari l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione intimata sulla sua istanza di inserimento nella graduatoria sopra indicata e ordini all’amministrazione di provvedere.

3. Resiste l’amministrazione.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dovendosi in astratto escludere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di inserimento nella graduatoria relativa alla classe di concorso A076, essendo la ricorrente priva della relativa abilitazione, cioè del fondamentale presupposto richiesto per la l’inserimento nella graduatoria cui si riferisce la controversia; in particolare osserva il Collegio che la pretesa della ricorrente all’estensione "automatica" del titolo abilitante alla classe di concorso A075 anche alla classe di concorso A076 si pone in contrasto con il disposto del D.M. 21 dicembre 1998, n. 487 che – integrando il precedente D.M. 10 agosto 1998, n. 354 che, per i docenti di ruolo, già aveva disposto: "limitatamente all’ambito disciplinare 6 (classi 75/A e 76/A), i docenti titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di apposito corso di riconversione professionale" – ha statuito che "i docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione per la classe 75/A conseguono l’abilitazione per la classe 76/A mediante il superamento di tutte le prove d’esame previste per l’ambito disciplinare n. 6, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all’allegato 2 del citato D.M. 354/98".

La circolare invocata dalla ricorrente non può del resto dare fondamento alla sua pretesa, non potendo la stessa derogare a una fonte sovraordinata.

5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *