T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 1555 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

tenuto conto dei motivi di censura dedotti dalla parte ricorrente, si presenta fondato quello principalmente proposto ed avente ad oggetto la illegittimità del provvedimento di esclusione assunto dall’Amministrazione resistente, in persona della sottocommissione per la visita medica di revisione, perché avente ad oggetto un profilo diverso rispetto a quanto valutato dall’organo medicolegale che ha dato luogo alla prima verifica;

Tenuto conto che ben può confermarsi quanto anticipato in sede cautelare ed in particolare nella motivazione dell’ordinanza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5295 del 2008 che, confermando la decisione cautelare assunta da questa Sezione, ha testualmente rammentato come "lo stesso bando di concorso esclude che in sede di visita di revisione possa essere indicata a supporto del giudizio di inidoneità una malattia diversa da quella accertata nella visita medica di prima istanza";

Stimato che, per effetto dell’art. 92 c.p.c. novellato, deve disporsi la condanna alla refusione delle spese di giudizio a carico della soccombente Amministrazione intimata nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Signora G.A., che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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