T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 1551 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente è stato nominato Generale di Divisione della Guardia di Finanza con provvedimento in data 22 dicembre 2008, in quanto giudicato idoneo a seguito di valutazione per l’avanzamento a tale grado per l’anno 2004 ed iscritto nel quadro normale di avanzamento formato per detto anno in quanto classificato al posto 3.1. della graduatoria di merito, con punti 28,60/30.

Tale valutazione per l’anno 2004 è intervenuta solo nel 2008 in quanto il precedente provvedimento negativo, adottato a suo tempo nei confronti del ricorrente, è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza 6 giungo 2008 n. 2714.

Ciò ha comportato che il ricorrente è stato valutato in ritardo per la formazione dei quadri normali di avanzamento al grado superiore di Generale di Corpo di Armata per l’anno 2008.

In particolare, con il provvedimento, in questa sede avversato, della Commissione superiore di avanzamento in data 2/4 dicembre 2009, in sede appunto di valutazione dei Generali di Divisione per la promozione al grado di Generale di Corpo di Armata, il ricorrente, valutato in concorso con i Generali di Divisione oggetto di valutazione per l’anno. 2008 (Generali di Divisione M.G., D.C. e L.P.) è stato giudicato non idoneo per la formazione dei quadri normali di avanzamento al grado di Generale di Corpo di Armata.

Rileva il ricorrente – il quale ha ottenuto il punteggio di 28,91 – che ove avesse ottenuto un punteggio superiore a quello attribuito al Generale P. (28,96), l’ultimo dei Generali di Divisione promossi a Generali di Corpo di Armata nel 2008, avrebbe dovuto essere nominato nel grado di Generale di Corpo di Armata con decorrenza dal 2008.

A sostegno, quindi, del ricorso proposto avverso detto provvedimento deduce il ricorrente violazione degli artt. 12, 19 e 22 del decreto legislativo n. 69 del 2001, manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, errore sui presupposti e mancanza della motivazione. Il ricorrente ha quindi notificato successivo atto di motivi aggiunti, a seguire il deposito di documenti operato dall’Amministrazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

La presente controversia va letta unitamente al pregresso contenzioso relativo alla formazione dei quadri di avanzamento per il grado di Generale di Divisione per il 2004. In quella occasione il ricorrente ottenne punti 28,59, collocandosi al quinto posto e, perciò, al di sotto del novero dei promossi, sia pur con lieve margine rispetto al gen. L.P., quarto classificato. La sentenza di questa Sezione 21 giugno 2007 n. 5646 di rigetto del ricorso è stata riformata dal giudice di appello con sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 6 giugno 2008 n. 2714.

Muovendo dal dato di fatto per cui il "gen. B., era stato graduato al sesto posto nella valutazione effettuata dall’Amministrazione per l’attribuzione del grado superiore di generale di divisione nella tornata del 2003, mentre il gen. P. era stato classificato soltanto al nono posto, con un distacco di posizioni quindi ben rilevante, che avrebbe potuto essere sicuramente recuperato se lo stesso gen. P. avesse riportato nell’anno successivo significativi elementi nell’ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale" (il che ad avviso del Consiglio di Stato "non è avvenuto in quanto non risultano per il 2004 in favore dello stesso fatti che possano individuare eccezionali vicende idonee a modificare il suo modo di essere all’interno del Corpo della Guardia di finanza", anzi rilevando il giudice di appello "che proprio in tale periodo l’appellante, oltre a mantenere la propria lusinghiera posizione (che già basterebbe in linea logica a rendere perplesso lo scavalcamento, in mancanza di una puntuale motivazione), è stato altresì incaricato di un importante incarico internazionale, essendo stato nominato capomissione in Romania di una delegazione italiana che ivi ha operato per ben venti mesi e del quale la Commissione di avanzamento non ha tenuto alcun conto"), il Consiglio di Stato, pur riaffermando che "In linea generale non può non concordarsi sul fatto, su cui la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata, per cui ogni valutazione è autonoma; conseguentemente, sempre in linea generale, vige il principio di non contraddittorietà di due valutazioni differenti in due distinte procedure, in quanto ogni procedimento ha le sue peculiarità, e può accadere che essi presentino aspetti di differenziazione nell’ambito delle valutazioni assegnate" ha anche osservato che "se ciò è vero in linea tendenziale, è altrettanto vero che tale principio va anche concretamente esaminato in ogni singola fattispecie operativa, non potendosi ammettere che esso valga come criterio per poter operare in modo discriminatorio in presenza di fatti e circostanze che depongono per una non corretta applicazione del principio medesimo". Di qui la conclusione per cui "gli elementi che caratterizzano la vicenda assumono chiari aspetti di forte perplessità in ordine allo scavalcamento, sia per il balzo repentino effettuato dal gen. P. sul gen. B. di ben quattro posizioni, sia per l’inesistenza in concreto di elementi nuovi in favore dello stesso gen. P. che possano giustificare una tale inversione di tendenza, mentre si rilevano addirittura elementi significativi sopravvenuti a favore del gen. B.. Se, poi, a ciò si aggiunge che già in sede di predisposizione delle schede l’appellante risultava in posizione migliore rispetto al collega e che lo scavalcamento operato dalla Commissione è privo di motivazione specifica, e che, comunque, prima dell’operazione della divisione per dieci (quanti sono i membri della commissione) con il conseguente arrotondamento al secondo decimale, comunque l’appellante aveva ricevuto un punteggio superiore rispetto al gen. P., si ha il quadro preciso della sostanziale ingiustizia di cui appare oggetto l’appellante".

Questi gli argomenti che hanno fondato l’accoglimento dell’appello avverso la ricordata sentenza di questo Tribunale.

In esecuzione, quindi, della sentenza del Consiglio di Stato, la CSA ha provveduto al rinnovo della valutazione del ricorrente, attribuendogli punti 28,60, mentre al Generale P., in sede di valutazione per la stessa graduatoria era stato attribuito il punteggio di 28,59. E dunque anche nella graduatoria per la valutazione al grado di Generale di Divisione, sia pure a seguito di pronuncia giurisdizionale, l’odierno ricorrente è stato posizionato prima del controinteressato Generale P..

Di qui, in buona sostanza, la complessiva censura di illegittimità del nuovo scavalcamento, da parte del Generale P., in occasione dello scrutinio in questa sede avversato utile per la promozione a Generale di Corpo di Armata, in difetto – ad avviso del ricorrente – della ricorrenza di significativi elementi atti a giustificare il detto scavalcamento.

Ed in effetti condivide il Collegio l’assunto di parte ricorrente per cui non sussistono, nel caso di specie, valide ragioni per giustificare il contestato sovvertimento.

Se, infatti, sono "sicuramente valide" le condizioni fisiche del Generale P., sono "molto valide" quelle del ricorrente, ed "eccellente" per entrambi sono portamento e decoro. "Eccellenti" le qualità morali e di carattere e quelle professionali del controinteressato e "lodevolissime" quelle del ricorrente; al contrario, "lodevolissima" la motivazione al lavoro del Generale P. ed "eccellente" quella ricorrente. Ancora, "eccellenti", ma per entrambi i concorrenti, sono le qualità intellettuali e culturali e così pure la versatilità in relazione alle differenti situazioni di impiego e sempre per entrambi è "intensa" l’attività di insegnamento espletata. In definitiva, i requisiti complessivi, nel giudizio della CSA, sono tali da evidenziare, per il Generale P., "una elevatissima attitudine ad assumere incarichi del grado vertice" e per il ricorrente "un’attitudine di livello decisamente elevato ad assumere incarichi del grado superiore, anche con specifico riferimento a settori di impiego di peculiare interesse per l’Amministrazione".

E’ agevole, quindi, rilevare che i giudizi espressi si differenziano per sfumature aggettivali invero quasi sofisticate e soprattutto è agevole rilevare che la richiamata comparazione tra i due giudizi sotto il profilo descrittivo e motivazionale non appare idonea a reggere la differenza di punteggio quindi attribuito ai due concorrenti (punti 28,91 al ricorrente e punti 28,96 al controinteressato). Inoltre, in linea logica con quanto osservato dal Consiglio di Stato con la sentenza innanzi ampiamente richiamata, non si è verificato nel periodo che va dal 2004, data della valutazione poi annullata, al 2008, data della valutazione in questa sede contestata, alcun fatto che giustifichi il nuovo ribaltamento di posizione. E sicuramente gli incarichi ricoperti dal ricorrente nel segnalato periodo non sono di minor significato e valenza rispetto a quelli ricoperti dal controinteressato (si pensi – tra gli altri -alla missione a Gaza).

E’ in questo senso che deve ritenersi fondato il vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Come ha già osservato questa Sezione "se nel periodo considerato il soggetto che ha fruito dello scavalcamento non ha acquisito nulla di rilevante e di nuovo rispetto al passato, è illegittimo il sovvertimento della posizione di partenza, inopponibile essendo al riguardo, per la sostanziale identità del materiale istruttorio, l’autonomia valutativa tra i vari procedimenti di avanzamento" (così, T.A.R. Lazio, II Sezione, 1 dicembre 2009 n. 12173.

In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto nei termini fin qui esaminati, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza dell’attività di riemanazione da parte della CSA.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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