Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7967 Indennità di missione o trasferta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

en. Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 5.06.2003, L.C.C., dipendente come operaio irriguo del Consorzio di Bonifica del Valli del Platani e del Tumarrano, confluito nel Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, esponeva che dal 1991 al 1998 era stato comandato a prestare giornalmente la propria attività in varie località distanti dai 15 ai 35 Km dal centro abitato di (OMISSIS) e percorreva ogni giorno- con il proprio autoveicolo- una distanza media di oltre 40 Km.

Aggiungeva che dall’ottobre 1998 era stato comandato a prestare la propria opera presso la sede periferica di (OMISSIS), distante oltre 80 Km dal centro di (OMISSIS). Ciò premesso, chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità di trasferta, del buono pasto e dell’indennità chilometrica fino al settembre 1998. Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 2.03.2004, ritenuto che non spettassero le indennità rivendicate, rigettava le domande.

Tale decisione, appellata dal L.C., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1433 del 2006, che ha riconosciuto a favore del dipendente l’indennità chilometrica prevista dagli artt. 8 e 9 allegato B) del CCNL in misura di 1/5 del prezzo della benzina super per tutto il periodo dedotto in giudizio (1991/gennaio 2002), del settore nè dai successivi accordi sindacali, senza la franchigia di 30 KM, non risultante nè dal CCNL. Il Consorzio ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il L.C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento all’art. 115 e all’ art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della prova dedotta da una parte su un punto decisivo della questione proposta, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha condannato il Consorzio al pagamento dell’indennità chilometrica a favore del dipendente genericamente "per tutto il periodo dedotto" omettendo ogni valutazione delle prove documentali prodotte.

Lo stesso ricorrente aggiunge che dalle comunicazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro- UPLMO di Agrigento. al Consorzio risultava che il L.C. per l’anno 1993 aveva lavorato per 102 giorni e per l’anno 1994 per 118 giorni e non, come diversamente dedotto in ricorso, rispettivamente per 121 e 144 giorni.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Invero, anche a voler prescindere dall’eccezione di tardività della produzione documentale sollevata dal controricorrente, il ricorso è privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato nè dove nè quando è stata chiesta l’ammissione delle prove, di cui è stato omesso qualsiasi riferimento, ed inoltre non avendo riportato nè trascritto il contenuto dei documenti, il cui esame sarebbe stato trascurato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione delle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale del 1978 allegato B) del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 6.03.1996, di cui all’art. 2, lett. b), con riferimento agli artt. 8, 9 e 10, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La censura, come si evince anche dal relativo quesito di diritto (di cui a pag. 13 del ricorso) riguarda l’erroneità dell’interpretazione delle disposizioni collettive circa le modalità di determinazione dell’indennità chilometrica, e in modo specifico con riguardo al punto iniziale di percorrenza (residenza del lavoratore ovvero luogo di firma). La censura così formulata non coglie nel segno e non merita quindi di essere condivisa, giacchè la Corte territoriale ha individuato il luogo di firma e quello di residenza del dipendente in (OMISSIS), circostanza non contestata ed espressamente indicata nell’originario ricorso.

Nè infine assume rilevanza il riferimento del ricorrente Consorzio alla delibera sulla franchigia chilometrica n. 51 del 10.03.1999, in quanto tale limitazione (come precisa la sentenza impugnata a pag. 7 con adeguata e logica motivazione), oltre a non essere prevista dal CCNL del settore nè dai successivi accordi sindacali, è stata abolita con Delib. n. 230 del 2005. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Eugenio Longo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Eugenio Longo antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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