T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1559 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il decreto con il quale il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Firenze del 7 luglio 2010 approva la graduatoria definitiva del personale ATA nella parte in cui non contempla l’inserimento del medesimo nei profili di collaboratore e di assistente per i quali il ricorrente aveva fatto domanda sia pur a mezzo della presentazione di unico modulo.

La disamina nel merito della vicenda non è necessaria, dovendosi limitare – il collegio – a declinare la giurisdizione.

Per fattispecie analoghe a quella dedotta con la presente impugnativa, la Sezione, aderendo da ultimo all’approdo esegetico operato in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. SS.UU. 16 giugno 2009, n. 5698 e 12 ottobre 2010, n.22805), nonché dalla prevalenza dei Tribunali amministrativi territoriali, ha declinato la propria giurisdizione (sentt. n. 5689 del 16 giugno 2009 e n. 7292 del 21 luglio 2009 e, da ultimo, n.1073/2010) sulla base delle considerazioni:

– che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall’art. 68 del d.lgd. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico;

– che nell’ampia giurisdizione demandata al giudice del lavoro rientrano quindi tutti i rapporti di lavoro c.d. contrattualizzati – tra i quali quelli posti in essere dalla p.a. con il personale ATA delle scuole primarie e secondarie – sicché le controversie che afferiscono agli atti di gestione di detti rapporti sono sottratti alla cognizione del giudice amministrativo;

– che il procedimento di formazione delle graduatorie del personale ATA, e tutte le questioni che vi afferiscono tra le quali principaliter la valutazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario;

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 – il rinvio della causa al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.

La peculiarità della controversia e la particolare difficoltà connessa all’esatta individuazione della linea di riparto fra le giurisdizioni, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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