T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1556 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’articolo 60 del D.Lgs. 272010 n. 104 del processo amministrativo, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi del citato l’articolo 60 del D.Lgs. 272010 n. 104, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;

Ravvisata la manifesta inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia concernente una graduatoria non costituente procedura concorsuale ed in quanto tale di competenza del giudice ordinario in conformità ai criteri adottati dal giudice della giurisdizione (Cassazione- Sezioni unite civili sentenza n.22805/2010);
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi 60 del D.Lgs. 272010 n. 104, lo dichiara inammisssibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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