T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1547 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolta la causa indicata in epigrafe e disposto l’annullamento della graduatoria correlata alla procedura selettiva prevista dalla deliberazione del Comitato di Gestione dell’ Agensud del 28 luglio 1989 n. 6622 per il conferimento della qualifica di dirigente di divisione (dirigente superiore), basata su scrutinio per merito comparativo ed effettuata sulla base di specifici criteri approvati con delibera del Comitato di Gestione Agensud del 19 settembre 1990 n. 5233) accogliendo i motivi 2, 3, 4, 5, 6 di ricorso ed acclarando, in favore di parte ricorrente:

– Difetto di motivazione per omessa valutazione di pubblicazione specialistica inserita nella rivista giuridica Giustizia Civile 1984, benché la valutazione di tale titolo fosse stata prevista nell’ ambito della 3 ° categoria dei titoli valutabili, sottocategoria 6°;

– Illegittimità e Difetto di motivazione della mancata correlazione del punteggio attitudinale a ricoprire la qualifica dei posti a concorso (attribuito solo in 5/8) ai requisiti di professionalità e a quelli di carattere particolare, di cui alle categorie 2° e 3 ° dei criteri di scrutinio, per i quali invece è stato riconosciuto al Dott. U. un punteggio che lo avrebbe collocato utilmente in graduatoria;

– Difetto di motivazione per l’attribuzione, per converso, di un punteggio attitudinale più elevato a numerosi concorrenti che nei requisiti di professionalità e nei requisiti di carattere particolare di cui alle categorie 2° e 3° avevano, invece, ottenuto una valutazione più bassa;

– Sviamento di potere e difetto di motivazione in ordine al punteggio attribuito al Dott. U. di soli 5/7 dal Direttore Generale nell’ambito della valutazione riservatagli dai criteri di scrutinio e con discriminazione rispetto ad altri concorrenti che, prima dell’attribuzione di tale punteggio, si trovavano in posizione deteriore rispetto al Dott. U..

Sostiene pare ricorrente che tale sentenza, ritualmente notificata con contestuale diffida ad adempiere all’Amministrazione resistente, passata in giudicato, nonstante le intervenute sentenza di ottemperanza 10 giugno 1996 n. 1189 come integrata dalla sentenza n.919/98, nonché dalla sentenza di ottemperanza n. 11 marzo 2009 n. 2444 non è stata correttamente eseguita dall’Amministrazione.

Con il ricorso in epigrafe è stata perciò chiesta l’adozione dei provvedimenti, ex art 112 del D.Lgs. 272010 n. 104 del processo amministrativo.., e più in particolare:

– la declaratoria dell’obbligo della Amministrazione intimata di ottemperare ordinando l’attribuzione dei punti spettanti con posizionamento utile in graduatoria e conseguente attribuzione ora per allora al Dott. U. della qualifica di dirigente superiore con la decorrenza secondo la regola del concorso – decorrenza giuridica 26.2.87 ed economica 1.1.88 – con attribuzione dei conseguenti benefici economici come da normativa disciplinante la materia (delibere Comitato di Gestione Agensud 28 luglio 1989 n. 6622 e 22 marzo 1990 n. 2246) di recepimento degli accordi sindacali per la riconsiderazione delle carriere, con ogni altra conseguenziale statuizione, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente censura la nota prot. n. 0009998/10 depositata dal MINISTERO resistente in data 28 ottobre 2010 con la quale l’Amministrazione ha disposto la rinnovazione totale della graduatoria, chiedendone la declaratoria di nullità per violazione del giudicato e deducendo le seguenti doglianze:

"I – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORSO E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO QUANTO ALL’ANZIANITÀ" DI SERVIZIO La graduatoria è illegittima perché fa applicazione di regole diverse da quelle poste a base del concorso di promozione per merito comparativo cui il Dott. U. aveva partecipato, e la cui rigorosa applicazione era stata ribadita dal giudicato con gli specifici vincoli dell’effetto conformativo, fatto valere dal ricorrente anche in separato giudizio di ottemperanza (10).

L’amministrazione ha ritenuto, in asserito esercizio di discrezionalità nell’esecuzione del giudicato, ma invece violando quello di cui è portatore il Dott. U., di poter valutare nella riformulazione della graduatoria del concorso per dirigente superiore sia tutta l’anzianità di servizio nel grado di primo dirìgente e oltre i dieci anni stabiliti nel bando nonché tutta l’anzianità di servizio maturata dai concorrenti nella carriera impiegatizia direttiva con attribuzione per ogni anno del punteggio unitario previsto nel bando (limitatamente però a dieci anni nel grado di primo dirigente), con conseguente stravolgimento della graduatoria e dei principi generali in materia trattandosi di uno scrutinio di merito comparativo per dirigente superiore trasformato in selezione di anzianità, con effetti devastanti per il ricorrente (retrocesso dal 28° posto al 133° posto) pur vantando lusinghieri titoli.

Pertanto, mentre secondo la regola del concorso l’incidenza dell’anzianità era limitata a circa un settimo del punteggio massimo complessivo, l’amministrazione – in sede di asserita esecuzione di giudicato- ha introdotto un’illimitata e soverchiante incidenza in termini di punteggio all’elemento anzianità estendendo la valutazione non soltanto a tutta quella di primo dirigente oltre i dieci anni previsti ma anche all’intera carriera impiegatizia direttiva. La conseguenza di tale improvvida e non consentita interpretazione del giudicato è che -secondo lo schema di nuova graduatoria- moltissimi concorrenti provenienti dalle retrovie della graduatoria sono divenuti insuperabili con attribuzione di punteggio di anzianità oltre 30 e fino a 48 punti. E’ di tutta evidenza che il ricorrente riportando soli punti 21 di anzianità è retrocesso dal 28° posto al 133° posto pur vantando lusinghieri titoli. E’ rilevante al riguardo i) fatto che il giudicato di cui è portatore il ricorrente che semplicemente non tratta la questione in assenza di motivi sul punto, non essendo stata sollevata censura sul criterio di valutazione dell’anzianità neanche dal ricorrente incidentale Loria Cesare. Altresì va osservato che neppure – come si deduce dal motivazione del provvedimento attuativo dell’amministrazione – gli altri giudicato eseguiti con lo stesso provvedimento hanno disposto un siffatta aberrazione che infatti è stata espressamente posta in essere dall’amministrazione in preteso esercizio di discrezionalità in esecuzione di giudicato.

Va rilevato che l’invocata eliminazione da parte del TAR della violazione del giudicato commessa dall’amministrazione con la valorizzazione dell’anzianità di servizio nella carriera impiegatizia già consentirebbe con certezza al ricorrente di vedersi collocato in graduatoria in posizione utile, come si può evincere dallo stesso quaderno di scrutinio e dal giudicato di cui in epigrafe di cui il ricorrente è portatore.

In conclusione sul punto si chiede che codesto TAR LAZIO voglia annullare l’operato dell’amministrazione quale espresso nel provvedimento attuativo e voglia ordinare all’amministrazione di valutare l’anzianità di servizio nella riformulazione della graduatoria non oltre quella maturata dai concorrenti nel grado di primo dirigente, qualifica sottostante a quella posta a concorso.

II – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORSO E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO QUANTO AL PUNTEGGIO RIESERVATO AL DIRETTORE GENERALE

Altresì l’amministrazione ha ritenuto poter azzerare per tutti i concorrenti il punteggio attitudinale riservato al Direttore Generale che, invece, il giudicato di cui è portatore il Dott. U. sanciva dovesse essere riformulato con maggiore aderenza alla qualità degli altri punteggi, e quindi in senso certamente migliorativo.

III – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORSO E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO QUANTO AGLI ALTRI PUNTEGGI ATTITUDINALI

Ancora l’amministrazione non ha rivalutato per il dott. U. il punteggio attitudinale (voce Ql del quaderno di scrutinio) a ricoprire la qualifica dei posti a concorso (attribuito in soli5/8), dovendosi invece – come accertato dal TAR nella sentenza n. 2105/94 – correlare detto punteggio ai requisiti di professionalità e a quelli di carattere particolare di cui alle categorie 2° e 3° dei criteri di scrutinio per i quali invece era stato attribuito al Dott. U. un punteggio che lo collocava utilmente in graduatoria.

Al riguardo l’amministrazione non ha valutato l’ulteriore vizio di difetto di motivazione dichiarato dal TAR LAZIO con la predetta sentenza n. 2105/1994 in ordine all’avvenuta attribuzione di punteggio attitudinale (QI) in misura superiore a concorrenti che avevano ottenuto per i titoli una valutazione più bassa del ricorrente in spregio alla regola del concorso.

Va rilevato che la sentenza n. 2105/94 passata in giudicato – in accoglimento di corrispondente motivo di ricorso – ha dichiarato il difetto di motivazione della mancata correlazione del punteggio attitudinale a ricoprire la qualifica dei posti a concorso (di cui al quadro 1 e attribuito originariamente solo per 5/8) ai requisiti di professionalità e a quelli di carattere particolare, di cui alle categorie 2° e 3° dei criteri di scrutinio.per i quali invece è stato attribuito al Doti. UL1SSE un punteggio che lo collocava utilmente in graduatoria al 19° posto come rilevabile dagli originari quaderni di scrutinio.

Sul punto in particolare giova rilevare che la sentenza del TAR LAZIO n. 2105/94 in epigrafe incisivamente ha affermato che il punteggio attitudinale, riduttivamente attribuito al Dott. U., va correlato ai requisiti di professionalità e ai requisiti di carattere particolare, nel caso specifico le categorie 2 e 3, e che in caso di contrasto c’è obbligo di congrua e sufficiente motivazione del minor punteggio attitudinale attribuito del tutto disatteso.

E’ agevole rilevare in proposito che l’amministrazione negli atti depositati non ha dato alcuna esecuzione al giudicato nel punto in esame limitandosi a ribadire per il ricorrente nel quadro 1 (Ql) il punteggio di 5/8 già originariamente attribuito riduttivamente, come accertato dal TAR, e senza alcuna motivazione.

Altresì rilevante sul punto è l’ulteriore e ineliminato distinto vizio di difetto di motivazione, accertato e dichiarato dal TAR LAZIO con la sentenza n.2105/1994, in ordine all’avvenuta attribuzione di punteggio attitudinale(Ql) in misura superiore a concorrenti, individuati nominativamente in detta sentenza tra i vincitori di allora ma da estendere in sede di rinnovazione a tutti i controinteressati che dovessero ritrovarsi in posizione migliore in graduatoria, pur avendo riportato punteggi inferiori nelle categorie 2 e 3.

Infatti l’amministrazione ha confermato acriticamente, negli atti depositati, i punteggi di cui al quadro 1 (Ql) in precedenza attribuiti ai candidati. Sul punto va infatti rilevato che il TAR ha dichiarato che va rispettato il principio generale della correlazione del punteggio attitudinale ai requisiti di professionalità e a quelli di carattere particolare, nel caso di specie le categorie 2 e 3, e il punteggio attitudinale non può essere inferiore a quello degli altri concorrenti con valutazione più bassa per i titoli. Ove detto punteggio attitudinale risulti -come nella specie – contrastante in termini comparativi con quello attribuito a concorrenti con valutazione inferiore dei titoli sussiste obbligo di congrua motivazione risultato del tutto disatteso. Appare pertanto con chiarezza che al ricorrente va attribuito ai sensi delle risultanze dello scrutinio il punteggio attitudinale del quadro 1 (Ql) di 8/8. Dalle premesse considerazioni discende evidente che il provvedimento dell’amministrazione si appalesi in elusione e violazione del giudicato.

IV – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORSO E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO QUANTO AGLI ALTRI PUNTEGGI E ALLA RELATIVA MOTIVAZIONE

L’amministrazione ha unicamente assegnato al dott. U. il punteggio minimo di 0,05 centesimi di punto (anziché di 0.50 come pure consentito) per la valutazione -illegittimamente omessa in sede di scrutinio – della pubblicazione specifica dal titolo "Profili peculiari della tutela del committente in presenza di vizi o difformità dell’opera appaltata" inserita nella rivista giuridica Giustizia Civile 1984. È ben vero che la pur minima attribuzione del punteggio di 0,05 era sufficiente al Dott. U. per farlo risultare vincitore del concorso nello stesso contesto fattuale e giuridico della sentenza passata in giudicato.

Il provvedimento assunto dall’amministrazione costituisce sotto questo riguardo palese elusione del giudicato e viola le statuizioni del TAR LAZIO irretrattabili.

Viene qui in evidenza il difetto assoluto di motivazione in ordine alla minima valutazione della pubblicazione del ricorrente dal titolo " Profili peculiari della tutela del committente in presenza di vizi o difformità dell’opera appaltata ", inserita nella rivista Giustizia Civile 1984.

Al riguardo il TAR LAZIO ha in particolare accertato e dichiarato nella sentenza n. 2105/1994 che detto titolo è risultato essere un articolo specialistico inserito in una rivista giuridica e che la valutazione dello stesso titolo era prevista nell’ambito della 3° categoria sottocategoria 6°. dei titoli valutabili nel limite massimo di puntiO,50 e minimo di punti 0,05.

Sul punto non ci si può esimere dal rilevare che il punteggio minimo di 0,05 attribuito dall’amministrazione al ricorrente per il predetto titolo negli atti depositati è del tutto immotivato, mentre per converso trattandosi di pubblicazione specifica apparsa in autorevole rivista giuridica andava riconosciuto il punteggio di 0,50.

Peraltro si deve osservare che per effetto anche soltanto dell’attribuzione del punteggio di 0,05 il dott. U. viene a conseguire la posizione utile per risultare vincitore ora per allora e con gli effetti ripristinatori che non potranno essere che di tipo risarcitorio per equivalente.
Motivi della decisione

Controdeduce l’Amministrazione resistente che "La riedizione della graduatoria del concorso è stata l’unica modalità individuata da questa Amministrazione per poter dare corretta esecuzione agli innumerevoli giudicati caducatori accumulati sul concorso in esame" e che "il rifacimento della graduatoria è avvenuto con l’applicazione estensiva dei criteri indicati nelle ordinanze n. 1224 11 novembre 2006 e 1274 del 17 novembre 2006, rese sugli incidenti di esecuzione proposti dai sigg.ri M.B.M. ed A.V., con riferimento al Concorso a dirisente d’Ufficio".

Sul punto giustamente osserva parte ricorrente che le ordinanze citate dall’Amministrazione resistente, innanzi tutto, attengono al diverso concorso per Dirigente di Ufficio, e non a quello di cui si controverte, per la semplice quanto dirimente situazione di fatto che il dott. U. Dirigente d’Ufficio già lo era e concorreva per la superiore posizione di Dirigente di Divisione: l’estensione alla posizione dell’odierno ricorrente degli effetti di giudicati, concernenti non soltanto altra procedura, ma persino anche altri candidati, portatori, all’evidenza, di particolari personali motivi di censura, è un’estensione inammissibile e palesemente violativa del giudicato di cui trattasi.

La nuova graduatoria non tiene in alcuna considerazione la valorizzazione dell’anzianità di servizio prevista per il concorso a Dirigente di Divisione mediante l’attribuzione di 1,5 punti per ciascun anno di servizio.

Nell’ambito della procedura per merito comparativo il numero di anni di anzianità non può valere oltre un certo limite poiché, diversamente, verrebbe compromessa la natura stessa del concorso che si trasformerebbe in procedura di promozione per la sola anzianità di servizio, con conseguente inapplicabilità nei confronti del dott. U. di criteri di valutazione dell’anzianità resi in incidenti di esecuzione riferiti alla valutazione dell’anzianità in altro concorso per l’attribuzione della qualifica inferiore di primo dirigente senza possibilità di considerare periodi di servizio prestato in ruoli meramente impiegatizi.

L’Amministrazione, in sede di asserita quanto pretestuosa esecuzione di giudicato, anziché rinnovare la valutazione dei titoli di merito del ricorrente che il giudicato aveva riconosciuto con la conseguente correzione dell’insufficiente loro valutazione, ha invece dato peso al solo elemento dell’anzianità estendendo detta valutazione all’intera carriera impiegatizia direttiva,

La conseguenza di tale non consentita interpretazione del giudicato è che, secondo lo schema della nuova graduatoria, numerosi candidati provenienti dalle retrovie della graduatoria sono divenuti insuperabili con attribuzione di punteggio di anzianità oltre 30 e fino a 48 punti ed è di tutta evidenza che il ricorrente, riportando soli punti 21 di anzianità, è retrocesso dal 28° posto al 133° posto pur vantando lusinghieri titoli di merito.

Né l’Amministrazione, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, difronte ad un giudicato favorevole al dott. U., poteva modificare in via di autotutela i criteri inizialmente stabiliti per la procedura comparativa per cui è causa, dato che il giudicato di cu si controerte non era caducante del’intero procedimento bensì delle singole valutazioni operate nei confronti dell’interessato

L’atto di autotulela infatti incontra il limite nelle situazioni consolidatesi nel tempo tra le quali è da annoverare il formarsi del giudicato formale e sostanziale di cui di controverte comportante la rivalutazione dei titoli del ricorrente ferma restando la intangibilità dell’espletato procedimento.

La rinnovazione integrale della procedura con la modificazione dei criteri generali di valutazione costituisce in parte qua palese elusione del giudicato in ordine alla specifica posizione del ricorrente, con conseguente fondatezza delle circostanziate doglianze sopra menzionte acclarate dal giudice di merito, risultando meritevole di accoglimento la richiesta formulata da parte ricorrente.

Né può avere rilevanza la asserita natura di indivisibilità dell’atto di graduatoria concorsuale posto che una rinnovazione integrale della graduatoria con criteri adottati ex post si appalesa in totale dispregio della imparzialità e violazione della par condicio.

In sostanza deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della ricostruzione ora per allora delle valutazioni riguardanti, nella graduatoria di cui si controverte, la posizione giuridica di parte ricorrente ai fini del conferimento della qualifica di direttore di divisione, secondo i criteri, modalità e limiti stabiliti nella parte motiva della predetta sentenza TAR Lazio, Sez. III bis del 15 dicembre 1994 n.2105, che ha "…accolto i motivi 2, 3, 4, 5, 6 di ricorso ed acclarato, in favore di parte ricorrente:

– Difetto di motivazione per omessa valutazione di pubblicazione specialistica inserita nella rivista giuridica Giustizia Civile 1984, benché la valutazione di tale titolo fosse stata prevista nell’ ambito della 3 ° categoria dei titoli valutabili, sottocategoria 6°;

– Illegittimità e Difetto di motivazione della mancata correlazione del punteggio attitudinale a ricoprire la qualifica dei posti a concorso (attribuito solo in 5/8) ai requisiti di professionalità e a quelli di carattere particolare, di cui alle categorie 2° e 3 ° dei criteri di scrutinio, per i quali invece è stato riconosciuto al Dott. U. un punteggio che lo avrebbe collocato utilmente in graduatoria;

– Difetto di motivazione per l’attribuzione, per converso, di un punteggio attitudinale più elevato a numerosi concorrenti che nei requisiti di professionalità e nei requisiti di carattere particolare di cui alle categorie 2° e 3° avevano, invece, ottenuto una valutazione più bassa;

– Sviamento di potere e difetto di motivazione in ordine al punteggio attribuito al Dott. U. di soli 5/7 dal Direttore Generale nell’ambito della valutazione riservatagli dai criteri di scrutinio e con discriminazione rispetto ad altri concorrenti che, prima dell’attribuzione di tale punteggio, si trovavano in posizione deteriore rispetto al Dott. U….."

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l’esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate relativamente al capo domanda indicata in premessa, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, previa assegnazione di un termine all’Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente per complessivi euro 3000(tremila).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Roma -, Sezione terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Economia Finanze di far luogo alla ricostruzione giuridica economica della posizione di parte ricorrente secondo quanto indicato in motivazione e per l’effetto assegna all’Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere e darne comunicazione alla parte ricorrente.

Nomina, nell’ipotesi di inesecuzione, il Commissario ad acta nella persona del dott. R.C., già vice segretario generale del Ministero della difesa, (nato a Capua il 3.2.1946 e residente in Roma via Francesco Sivori n,63), il quale provvederà su istanza di parte ricorrente dopo lo spirare infruttuoso del termine sopra fissato mediante designazione di un suo delegato.

Il relativo compenso, posto a carico dell’Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza e sarà corrisposto ad avvenuto espletamento dell’attività da parte del commissario ad acta, che potrà avvalersi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione competenti in materia ed in mancanza di funzionari da lui stesso individuati.

Assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di giorni 120 (centoventi) per l’esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente per complessivi euro 3000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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