Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6968 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.2.2010, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, tra gli altri, da A. A., contro il decreto della Corte di appello di Catania che ha conformato la confisca, disposta dal Tribunale di Siracusa, di un immobile di mq 90 e di un’autovettura, formalmente intestati a B.P., moglie dell’ A., sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Proponeva ricorso straordinario per Cassazione A.A. rilevando come la motivazione della sentenza della S.C. che ha ritenuto la sentenza della Corte d’appello, adeguatamente motivata, configuri, in realtà, un errore di fatto, causato da una svista o da un equivoco, non avendo i giudici di merito tenuto conto delle circostanze emerse, lamentando anche la violazione del diritto di difesa per non avere inviato l’avviso dell’udienza in camera di consiglio del 9.2.2010 anche al ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si deve, invero, rilevare che non appare per nulla evidente la sussistenza dell’errore di fatto denunciato. Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Sez. 3, Sentenza n. 35509 del 21/06/2007 Cc. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237514). Nel caso di cui ci si occupa la Corte di Cassazione, con adeguata motivazione, ha escluso che sia ravvisabile un vizio radicale di motivazione, avendo i giudici di appello motivato adeguatamente il decreto impugnato, dimostrando di avere valutato nella sostanza le questioni dedotte, avendo dato atto, con riferimento ai beni oggetto del provvedimento di confisca, che facevano comunque, capo all’ A. e non erano collegati ad alcuna lecita giustificazione, non trovando riscontro nelle modeste entrate patrimoniali del preposto, considerando fittizia l’intestazione alla moglie dei beni stessi e l’operazione di apparente donazione del denaro da parte della madre per l’acquisto della casa.

E’ evidente che in tal caso non si può ravvisare un errore di fatto, ma un’interpretazione che non consente il ricorso ex art. 625 bis c.p.p.. Infatti l’errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p., consiste in una svista che implica il travisamento di una determinata circostanza e non ricorre quando la Corte Suprema abbia invece adottato una interpretazione, eventualmente anche erronea, di dati di fatto correttamente rilevati. (Sez. 6, Sentenza n. 12124 del 30/01/2004 Cc. – dep. 12/03/2004 – Rv. 228336; Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007 Cc. – dep. 14/06/2007 – Rv. 237161). Anche l’asserita violazione del diritto difesa, genericamente enunciata, non è qualificabile quale errore di fatto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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