Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7954 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 164/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli, in accoglimento della domanda proposta da T.A. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, per il periodo 1-12-1999/29-2-2000, con la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-12-1999 e con la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni decorrenti dal 20-3-2003.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata l”8-4-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

Il T. non ha svolto alcuna attività difensiva.

La società, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente in sostanza lamenta che la Corte di merito ha disatteso senza motivazione la difesa incentrata sulla risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro controverso, difesa che assumeva in appello un significato ancor più pregnante alla luce del comportamento tenuto dall’odierno resistente successivamente alle statuizioni del giudice di primo grado, considerato che lo stesso è stato licenziato per non essersi ripresentato in servizio a fronte della convocazione inoltrata da Poste" (licenziamento, mai impugnato, irrogato con lettera 29-10-2004 per assenza ingiustificata", indicativo del manifestato disinteresse del lavoratore alla riattivazione del rapporto di lavoro con la società).

Inoltre la ricorrente lamenta che, in sostanza, contraddittoriamente la Corte territoriale ha confermato la riammissione in servizio del T., ormai licenziato per assenza ingiustificata.

Il motivo è fondato.

Come più volte è stato affermato da questa Corte, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità" se non sussistono errori di diritto o vizi di motivazione (cfr. Cass. 10/11/2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Orbene con l’atto d’appello (vedi paragrafo D) riportato in ricorso) la società aveva ribadito l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, evidenziando tra l’altro che "il disinteresse dell’appellato al ripristino del rapporto di lavoro" risultava "inoppugnabilmente dimostrato dalla sua indisponibilità a riprendere servizio e dal successivo licenziamento intimatogli dalla società", non impugnato.

La Corte d’Appello, sul punto, in sostanza ha disatteso l’eccezione riproposta dalla società senza alcuna motivazione, in ordine a tale punto decisivo della controversia.

Tanto basta per accogliere il primo motivo, risultando assorbito il secondo (successivo anche in ordine logico).

La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto. con rinvio alla stessa Corte di Appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà al riesame e statuirà anche sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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