T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 319 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti impugnano i provvedimenti con cui il Comune di Villa Carcina approvava il progetto preliminare viabilita" (delibera 14. 9. 00, n. 44), e con cui approvava in via definitiva lo stesso progetto (delibera 11.4.01, n. 54).

Si costituiva in giudizio il Comune di Villa Carcina, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Con atto depositato il 27. 1. 2011 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

Il ricorso veniva chiamato alla udienza del 9. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è estinto per rinuncia ex art. 35 co. 2, lett. c), c.p.a..

Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha infatti inteso rinunciare al ricorso con nota depositata il 27. 1. 2011.

La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che ha dichiarato anche di aderirvi ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA L’ESTINZIONE del ricorso per rinuncia ex art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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